Assicurazione contro i danni: rischio e limiti determinati dai patti di polizza, non dal premio
Nell'assicurazione contro i danni l'estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si devono desumere dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole di cui agli artt. 1362-1371 c.c., regole alle quali è estranea la misura del premio pagato dall'assicurato.
Nel caso di specie, la Corte Suprema cassa la sentenza impugnata che aveva ritenuto nulla la clausola claims made inserita nel contratto stipulato dalla ASP, perché garantiva la copertura della r.c. della ASP per un periodo esiguo (due anni e sette mesi), se comparato col premio incassato (euro 462.745,38).
Secondo l’orientamento più risalente e maggioritario, dalla misura del premio pagato non può pretendersi di desumere quanti e quali rischi l’assicuratore abbia inteso garantire, in quanto:
a) non esiste un premio standard, comune per tutti i contratti assicurativi, in base al quale stabilire se quello pagato dall’assicurato nel caso concreto sia troppo alto o troppo basso. Il premio assicurativo si compone del premio puro e del caricamento: la misura del premio puro è ricavata dalla statistica in base ai criteri stabiliti dalla legge, non costituisce remunerazione dell’assicuratore, ma accantonamento della riserva sinistri; il caricamento, invece, va a remunerare l’assicuratore per il servizio reso;
b) i servizi prestati dall’assicuratore, come quelli di qualunque imprenditore del settore terziario, possono variare in funzione della quantità e qualità offerta (ad es. in termini di celerità degli accertamenti, capillarità della rete agenziale, prontezza nell’interlocuzione con l’assicurato, professionalità e competenza dei periti di cui l’assicuratore si avvale); la misura del premio può dunque teoricamente costituire remunerazione di questi servizi, e non solo del trasferimento del rischio, di talché affermare che un premio alto debba necessariamente remunerare il trasferimento di un rischio elevato è affermazione che non ha riscontro né nella legge, nella pratica commerciale;
c) nessuna norma e nessun principio stabilisce una sorta di “potere riduttivo” del giudice, il quale ritenesse eccessivo il premio pagato dall’assicurato. Un premio (ritenuto) elevato non può mai giustificare la pretesa di estendere la copertura a rischi non previsti, pena un inammissibile intervento del giudice nelle pattuizioni dei privati (per quest’ultimo principio, si veda Cass. Sez. Un., Cass. Sez. Un. 24/09/2018, n. 22437 ; per gli altri si vedano Sez. 3, Ordinanza n. 11887 del 06/05/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 4745 del 23/02/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 31679 del 09/12/2024; Sez. 3, Sentenza n. 21217 del 05/07/2022; Sez. 1, Sentenza n. 5663 del 18/09/1986).
Inoltre, non spetta al giudice stabilire quale sia il “corretto equilibrio” tra premio e rischio: l’aliquota del premio che costituisce il premio puro si basa sulle regole attuariali; l’aliquota del premio che costituisce il caricamento è rimessa alla libera contrattazione delle parti, insindacabile se il consenso dell’una e dell’altra si sia liberamente formato.