Assicurazione incendio – Delimitazione del rischio – Inoperatività della polizza
Nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo, è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile ( soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea e va provato dall’assicuratore.” (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 1558/2018).
La Suprema Corte ha classificato le clausole di delimitazione del rischio in tre categorie: rischi inclusi – ossia quelli indennizzabili – , rischi esclusi – del tutto estranei al contratto – e rischi non compresi – quelli che – come nella specie – rientrerebbero nella generale previsione contrattuale ma la cui indennizzabilità è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 1558/2018).
Proprio riguardo a questi ultimi rischi, la circostanza che l’evento verificatosi rientri fra i rischi non compresi non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell’eccezione di non indennizzabilità, e come tale deve essere dimostrato da chi quell’eccezione intenda sollevare.
Nel caso di specie, si osserva che parte convenuta ha assolto all’onere della prova su di essa gravante.
Per converso devono essere disattesi gli assunti difensivi dedotti da parte attrice in quanto generici e non supportati da alcuna allegazione specifica dei fatti posti a base della domanda, sì come previsto dal principio generale dettato dall’art. 2697 c.c. Le censure mosse da parte attrice appaiono tutt’altro che specifiche e circostanziate e attengono a generiche contestazioni.
In particolare, come sostenuto dalla Compagnia, rilevava la non operatività della garanzia assumendo l’esclusione dalla garanzia “fenomeni atmosferici”, di cui al punto n. 4 delle Estensioni di Garanzia, dei danni subìti.