02 Gennaio 2026

Assicurazione – Non è possibile compensare premio e indennizzo

Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 24 dicembre 2025, n. 33950 (rel. G. Fanticini)
Il credito verso l'assicuratore per il pagamento di indennizzi non è suscettibile di compensazione legale con il debito avente ad oggetto il pagamento del premio assicurativo.

La suprema Corte ritiene che si debba escludere la possibilità di operare una compensazione legale (impropria) tra il debito per il premio assicurativo e il credito per somme dovute dall’assicuratore (a titolo di indennizzo).

Innanzitutto, ai fini della compensazione, non è sufficiente qualificare il premio come obbligazione pecuniaria per sancirne l’omogeneità rispetto ai controcrediti pecuniari dell’assicurato, ma occorre vagliarne la funzione.

Il premio non è, se non in minima parte (il cosiddetto “caricamento”), il corrispettivo della sopportazione del rischio da parte dell’assicuratore.

Per la parte restante e prevalente (cosiddetto “premio puro”) esso serve a costituire la riserva necessaria all’assicuratore per far fronte alle richieste di indennizzo provenienti dall’intera massa degli assicurati.

La disciplina giuridica dell’assicurazione, infatti, è il riflesso della operazione economica da essa sottesa, che si basa sui principi della comunione dei rischi e della mutualità l’operazione assicurativa non consiste nella semplice traslazione del rischio dal patrimonio dell’assicurato a quello dell’assicuratore (anche la fideiussione realizza, in sostanza, questo scopo), ma implica l’eliminazione del peso economico del rischio, che viene distribuito sull’intera massa degli assicurati, ciascuno dei quali ne sopporta un frammento attraverso – per l’appunto – il pagamento del premio.

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