30 Dicembre 2008

Assicurazione obbligatoria r.c.a. – Auto in disuso e da rottamare

“I veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, ancorché privi di parti essenziali per un’autonoma circolazione o fortemente danneggiati od usurati, non sono esclusi dall’obbligo assicurativo se non risulti la prova della loro assoluta inidoneità alla circolazione e la loro sostanziale riduzione allo stato di rottame, non rilevando in contrario neppure la circostanza che il proprietario abbia raggiunto accordi con terzi per provvedere all’asporto ed alla successiva demolizione”.

Nella sentenza in epigrafe la S.C. muove dall’esame di due disposizioni normative di fondamentale importanza in materia: la L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1, che prevede l’obbligo dell’assicurazione della responsabilità civile per i veicoli a motore posti in circolazione “su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate” e il D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, art. 2, 1° co., contenente il regolamento esecutivo della L. 990/69, che dispone che “sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”._x000d_
Nell’affermare che i veicoli in sosta su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate, ancorché privi di parti essenziali per l’autonoma circolazione o fortemente danneggiati od usurati, non sono esclusi dall’obbligo assicurativo se non risulti la prova della loro assoluta inidoneità alla circolazione e la loro sostanziale riduzione allo stato di rottame, la Corte precisa che detta affermazione è conforme alla disposizione dell’abrogato D.lgs. n. 22 del 1997, art. 7, n. 3, lett. l), voce 16.01.00 all. A (vedi ora per una identica formulazione il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 184) secondo la quale costituisce requisito oggettivo per la classificazione come fuori uso dei veicoli a motore, rimorchi e simili, l’assoluta impossibilità materiale od inconvenienza economica del ripristino dell’idoneità del veicolo alla circolazione, con la quale deve concorrere, ai fini della loro qualificazione come rifiuti, anche l’ulteriore requisito soggettivo dell’essersi di essi il detentore disfatto o di avere, comunque, egli deciso in tal senso (D.Lgs. n. 22/97, art. 6, n. 1, lett. a))._x000d_
_x000d_