05 Marzo 2018
Assicurazioni private: condizioni di proponibilità della domanda risarcitoria
Cass. Civ., Sez. III, sentenza 2 marzo 2018, n. 4936
In base all'art. 287 Codice delle assicurazioni private - nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 210, D.Igs. 12 maggio 2015, n. 74 - eventuali mancanze della richiesta di indennizzo rivolta all'Assicuratore non sono ostative alla proponibilità della domanda risarcitoria e possono essere "sanate" dalla collaborazione tra le parti; tuttavia, una richiesta rivolta ad un soggetto diverso dall'assicuratore non può sortire l'effetto di porre la compagnia assicuratrice in mora, né quello di far decorrere i termini prescritti dagli artt. 145 o 148 o 287 del Codice delle assicurazioni private.