23 Luglio 2007

Autovelox – Multa – Assenza di indicazioni circa la sussistenza di apparecchiatura di rilevamento – Illegittimità

“La multa è nulla se gli automobilisti non sono informati circa l’ utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità”.

Con la sentenza in epigrafe la S.C. ha respinto il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno avverso la sentenza del Giudice di pace di Lagonegro del 26 novembre 2004, che aveva annullato una multa per eccesso di velocità per la mancanza in loco di cartelli indicanti la presenza di autovelox._x000d_
La seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso, atteso che l’art. 4 L. 168/02, norma di natura imperativa, non lascia spazio a dubbi di carattere interpretativo: “dell’utilizzazione ed istallazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve essere data informazione all’automobilista”._x000d_
Sul divieto di utilizzare apparecchi che rilevino l’esistenza di strumenti di rilevamento della velocità, si veda Cassazione 12150/2007._x000d_
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