Avvocati – Compensi – Spese generali – Rimborso automatico – Esclusione
“Nel procedimento speciale disciplinato dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, per la determinazione del compenso spettante all’avvocato nei confronti del proprio cliente per l’attività professionale svolta, il rimborso forfettario delle spese generali, ai sensi della tariffa professionale forense, non può essere liquidato d’ufficio, occorrendo l’apposita domanda del professionista, in applicazione dei principi previsti dagli artt. 99 e 112 c.p.c.”
Nella sentenza in epigrafe i Giudici della Suprema Corte, nell’affermare che in tema di liquidazione del rimborso forfettario delle spese generali (in ragione del 12,50%) l’avvocato deve formulare espressamente una specifica richiesta, in quanto non è possibile una liquidazione d’ufficio, hanno precisato che “nel procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali in materia civile, non può essere utilmente richiamata la disciplina normativa relativa alla condanna del soccombente al rimborso delle spese processuali: mentre in quest’ultimo caso la liquidazione che il giudice effettua, anche in assenza di notula, riguarda la definizione di un giudizio contenzioso nel quale il carico delle spese è una diretta conseguenza dell’esito del giudizio, concernendo il diritto di ciascuna parte di vedersi rimborsare le spese sostenute, nel primo caso viene in diretta considerazione il rapporto tra professionista e cliente ed il giudice non può sostituirsi, nella determinazione del quantum dovuto, alle richieste dell’interessato, liquidando a carico del cliente una somma maggiore rispetto a quella domandata dallo stesso professionista”.