18 Giugno 2026
Azione di responsabilità nei confronti dei notai – D.L. n. 100/2026
Decreto Legge n. 100 del 12 giugno 2026
Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024.
Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024.
Art. 9 Termine per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio
1. Fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di conoscibilità del danno, l’azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio non può comunque essere esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se il contratto d’opera professionale è stato stipulato anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, purché la prestazione sia compiuta posteriormente.
In considerazione della necessità di limitare il periodo entro il quale il singolo professionista può essere chiamato a rispondere dei danni cagionati nell’esercizio della propria attività professionale, l’art. 9 del D.L. n. 100/2026 stabilisce il termine per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale.
Il Decreto, in vigore dal 12 giugno 2026, è rimesso alle Camere per la conversione in legge.