01 Ottobre 2007

Black-out – Responsabilità della società fornitrice di luce – Sussistenza – Liquidazione del danno – ricorso al fatto notorio – Legittimità

“La mancata esatta esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica obbliga la parte inadempiente al risarcimento dei danni._x000d_
La liquidazione del danno può essere effettuata ricorrendo al fatto notorio”._x000d_

Il rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica viene inquadrato nello schema contrattuale previsto dall’art. 1559 e ss. c.c., contratto di somministrazione, nel quale la prestazione assunta dall’Enel Distribuzione s.p.a. di erogazione di energia all’altro contraente è destinata a soddisfare, ad intervallo di tempo costante, bisogni periodici e continuativi, attraverso la costituzione di un rapporto durevole._x000d_
L’essenza di tale modello negoziale risiede nel fatto che il somministrante, a fronte del diritto di ricevere il corrispettivo con regolarità alle scadenze pattuite, assume su di se l’obbligo di apprestare i mezzi necessari per l’adempimento dell’obbligazione assunta nonché i rischi della fornitura, che costituiscono l’alea normale del contratto scaturente dal proiettarsi delle prestazioni in futuro._x000d_
Nella fattispecie negoziale de qua, inoltre, l’Enel Distribuzioni s.p.a. assume l’ulteriore obbligo di mantenere a disposizione dell’utente il c.d. impegno di potenza, che si configura come una prestazione accessoria rispetto a quella principale di fornire l’energia elettrica, a fronte di un corrispettivo ulteriore, che matura in relazione al consumo complessivo._x000d_
L’Enel Distribuzioni, in definitiva, con il contratto in esame si impegna ad assicurare una regolare e continua erogazione di energia elettrica mentre l’utente si obbliga a pagare il prezzo della fornitura._x000d_
Ciò posto, risultando l’utente adempiente alla propria prestazione ed avendo riconosciuto l’Enel Distribuzioni s.p.a. l’interruzione del servizio (black out) quest’ultima sarà da dichiararsi inadempiente agli obblighi assunti e, conseguentemente, responsabile dei danni da tale inadempimento scaturiti._x000d_
Con particolare riferimento, poi, alla risarcibilità del danno non patrimoniale il Tribunale di Napoli precisa che “non può essere revocato in dubbio che l’interruzione dell’energia elettrica per un così lungo lasso di tempo abbia provocato nell’utente una forte limitazione delle normali attività – generalmente effettuate nei giorni festivi ma non necessariamente – espressioni del più generale svolgimento della propria personalità. L’assenza di luce artificiale, l’impossibilità di utilizzare gli elettrodomestici, il mancato funzionamento dei condizionatori e dei computers, dell’impianto di riscaldamento dell’acqua e dei citofoni, l’impossibile ricaricamento dei telefoni cellulari ed in generale il senso di angoscia provocato dall’attesa di un ritorno alla normalità, attesa durata circa quindici ore, sono elementi che hanno accomunato la generalità degli utenti, nel periodo di black out, e che hanno provocato un danno esistenziale ingiusto e risarcibile”._x000d_
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