20 Gennaio 2014

Bonus/malus e circolazione prohibente domino

In base all’art. 134, comma 4 ter, del Codice delle Assicurazioni private, nei contratti prevedenti la clausola bonus/malus l’aumento del premio è condizionato al verificarsi di uno o più sinistri nel periodo di osservazione._x000d_

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Per “sinistro” si intende la commissione da parte dell’assicurato di un fatto illecito del quale sia chiamato a rispondere. Pertanto, soltanto il sinistro che sia ascrivibile a colpa dell’assicurato potrà comportare l’assegnazione dell’assicurato ad una classe di merito inferiore._x000d_

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Più precisamente, l’assicuratore non può variare la classe di merito dell’assicurato, nè esigere il maggior premio, senza prima aver accertato, usando la diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., che il sinistro sia stato colposamente causato o concausato dal proprio assicurato._x000d_

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Intendendosi per “assicurato” chiunque, senza opposizione da parte del proprietario del veicolo, si ponga alla guida di quest’ultimo._x000d_

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Nelle ipotesi in cui gli incidenti siano stati causati da persona diversa dal proprietario, a seguito di sottrazione del mezzo, perchè possa ritenersi operante la maggiorazione del premio occorre provare che la circolazione sia avvenuta senza l’opposizione del proprietario del mezzo._x000d_

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L’opposizione del proprietario non sembra verosimile nel caso in cui, a seguito della sottrazione, l’auto incidentata sia stata ritrovata, nel box-auto, con le chiavi inserite. Tale circostanza, infatti, deporrebbe in favore di una facile disponibilità del mezzo da parte del conducente, responsabile del sinistro._x000d_

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In tema di circolazione prohibente domino la giurisprudenza segue un indirizzo alquanto restrittivo. In particolare, si esclude la responsabilità del proprietario, in caso di circolazione prohibente domino, soltanto quando quest’ultimo dimostri di avere chiuso a chiave il veicolo o adottato misure equivalenti per impedirne l’uso da parte di terzi (tra le tante si veda: Cass., 21 giugno 2004, n. 11471, in Arch. giur. Circolaz., 2004, 1169)._x000d_

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Ove il proprietario-assicurato non riuscisse a provare la propria opposizione, il malus sarebbe senz’altro opponibile all’assicurato.