Il principio dell’apparenza nell’individuazione del mezzo di impugnazione

Cass. Civ., Sez, VI, ordinanza 28 giugno 2018, n. 17112

n ordine all'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale: deve trovare applicazione il principio dell'apparenza, in base al quale tale individuazione va fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta come effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti; e solo in mancanza di una qualificazione dell'opposizione da parte del giudice a quo l'individuazione del mezzo di impugnazione dovrà essere effettuata dal giudice davanti al quale è stata proposta l'impugnazione (ed in ogni caso prescindendo dalle qualificazioni operate dalle parti).

Esecuzione su fondo patrimoniale

Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 19 giugno 2018, n. 16176

In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (conf. Cass. 31 maggio 2006, n. 12998; 8 luglio 2003, n. 11230). Il giudice di merito ha accertato che la società appellata era consapevole dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia perché a conoscenza della funzione di garanzia, che aveva il debito cambiario, di obbligazioni di una società in precarie condizioni economiche. Tale giudizio di fatto, che implica l'esclusione di un'inerenza diretta ed immediata del debito cambiario ai bisogni della famiglia, trovando causa piuttosto nell'assunzione di garanzia in relazione ai debiti della società in precarie condizioni economiche (e di cui la stessa creditrice sarebbe stata consapevole), non è stato impugnato specificatamente mediante la denuncia di vizio motivazionale. In presenza del presupposto di fatto accertato dalla corte territoriale, la censura in termini di violazione di legge si traduce in istanza di revisione del giudizio di fatto, implicante uno scrutinio precluso nella presente sede di legittimità.

Opposizione agli atti esecutivi: il dies a quo in caso di nullità degli atti del procedimento

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 24 maggio 2018, n. 13043

In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga tale opposizione invocando la nullità di atti del procedimento, assumendo che uno di essi, presupposto degli altri (nella specie, l'ordinanza dispositiva della vendita immobiliare emessa fuori udienza), non gli sia stato debitamente notificato, l'opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine (ora) di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto (conf. Cass. n. 3430/2018).

Accoglimento parziale dell’opposizione a decreto ingiuntivo e conservazione di efficacia dell’iscrizione ipotecaria

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 maggio 2018, n. 11964

Con riguardo all'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel concetto di atti di esecuzione (già compiuti in base al decreto), dei quali l'art. 653, comma 2, cod. proc. civ. prevede la conservazione degli effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta, rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione, ma tutti i possibili effetti dell'esecutività del decreto, e, dunque, anche l'ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del decreto stesso, attesa la ratio della disposizione citata, tesa a mantenere integra, nei limiti del credito ridotto, la posizione e la protezione del creditore (cfr., fra le tante, Cass. 24 settembre 2013, n. 21840; Cass. 25 settembre 2003, n. 14234; Cass. 17 ottobre 1991, n. 10945). Ne consegue che le iscrizioni ipotecarie rientrano tra gli atti che conservano i loro effetti ai sensi dell'art. 653 cod. proc. civ.

L’opponibilità alla massa fallimentare del decreto ingiuntivo opposto dal debitore in seguito fallito

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 20 aprile 2018, n. 9933

Il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito, diviene opponibile alla massa fallimentare, a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute cosa giudicata - per decorso del relativo termine di impugnazione - prima della dichiarazione di fallimento, restando irrilevante che i detti provvedimenti abbiano dichiarato l'esecutorietà del decreto monitorio, ex art. 653 c.p.c., ovvero che sia stato pronunciato, sempre prima dell'apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività ex art. 654 c.p.c.

Accettazione con beneficio di inventario e giudizio dell’esecuzione

Cass. Civ., Sez. II, sentenza 12 aprile 2018, n. 9099

Qualora al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell'erede per un debito del cuius non fossero ancora decorsi i termini per il compimento dell'inventario da parte del chiamato all'eredità, il quale abbia dichiarato di accettare col beneficio, la limitazione della responsabilità della responsabilità dell'erede per i debiti entro il valore dei beni a lui pervenuti, ex art. 490 c.c., in quanto effetto del beneficio medesimo subordinato per legge alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario stesso, può essere utilmente eccepita dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione, trattandosi di fatto successivo alla definitività del titolo

Opposizione agli atti esecutivi: il dies a quo coincide con la conoscenza legale dell’atto

Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 5 aprile 2018, n. 8442

In tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio [...] previsto dall'art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell'opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato (conf. Cass. n. 10099/2009; cfr. anche Cass. n. 11597/2010 e Cass. n. 16529/2012); tale principio comporta che, a fronte della partecipazione ad un'attività (come l'accesso dell'esperto per stima del bene pignorato) univocamente idonea a determinare la conoscenza della pendenza del procedimento esecutivo, sarebbe stato onere dell'esecutato (gravato della prova della tempestività dell'opposizione) allegare e dimostrare che tale partecipazione non era stata idonea a consentirgli di avere contezza del procedimento.