12 Agosto 2013

Chiamata in causa dell’assicuratore – Estinzione del processo – Mancata riassunzione della domanda di garanzia – Litisconsorzio facoltativo

“Nel processo con pluralità di parti cui da luogo la chiamata in causa dell’assicuratore prevista dall’art. 1917, quarto comma, c.p.c., l’evento interruttivo che in primo grado colpisca l’assicuratore determina la sola interruzione del giudizio relativo alla domanda di indennità, ancorché il processo debba essere mantenuto in stato di rinvio sino alla scadenza del termine per la prosecuzione da parte dei successori del chiamato o della riassunzione da parte del chiamante; conseguentemente, l’onere della riassunzione grava sul convenuto che ha eseguito la chiamata in causa e, mancata ad opera di alcuna delle parti attività processuale utile alla prosecuzione del relativo giudizio, il processo si estingue solo per la parte che riguarda la domanda proposta con la chiamata in causa.”

Nel caso di specie, riguardante una domanda di risarcimento per responsabilità medica con chiamata in causa delle assicurazioni ai sensi dell’art. 1917 c.c., il giudizio di primo grado si era concluso con una pronuncia di estinzione del processo per non avere alcuna delle parti provocato la prosecuzione del giudizio a seguito della comunicazione, ai fini dell’art. 300 c.p.c., di fusione per incorporazione di una delle società assicuratrici. Successivamente, era stato accolto l’appello proposto nei confronti delle parti originarie del giudizio e non anche della società incorporante._x000d_
Impugnata siffatta sentenza per violazione del contraddittorio, la Suprema Corte è stata chiamata a stabilire se, introdotta nel giudizio di primo grado, accanto alla domanda di responsabilità, quella di indennità mediante chiamata in causa dell’assicuratore della responsabilità civile, gli effetti dell’evento interruttivo che si determinino riguardo ad una delle parti delle due cause si propaghino da una causa all’altra, determinando l’interruzione anche di questa, sì da richiedere la prosecuzione o la riassunzione rispetto a tutte, pena l’estinzione dell’intero processo._x000d_
Le Sezioni Unite hanno stabilito che nel processo con pluralità di parti, cui dà luogo la chiamata in causa dell’assicuratore prevista dall’art. 1917, comma 4, c.c., l’evento interruttivo che in primo grado colpisca l’assicuratore determina la sola interruzione del giudizio relativo alla domanda di indennità, trattandosi di litisconsorzio facoltativo tra le parti. _x000d_
Sul punto, le Sezioni Unite erano già orientate ad escludere in linea di principio il fenomeno della propagazione dell’effetto interruttivo: “Nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili che comporta di regola un litisconcorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti di una o più delle cause connesse, l’interruzione opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall’evento. Nel caso non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, che non devono subire una stasi temporanea, salvo sempre il potere attribuito al giudice dall’art. 103, comma 2, c.p.c., per il quale, in caso di mancata tempestiva riassunzione ovvero quando questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini dell’art. 305 c.p.c., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante anche per la causa de qua, detto giudice potrà disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito dall’evento interruttivo, per il quale sarà necessario, e potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti assunti senza la partecipazione della parte colpita dall’evento interruttivo” (Cass. Civ., S.U., 5 luglio 2007, 15142)._x000d_
Pertanto, nel solco tracciato dalla sentenza 5 luglio 2007, n. 15142, deve ritenersi che, a proposito del processo nel quale siano state introdotte più domande – come nel caso di un giudizio ove alla domanda di responsabilità si aggiunga quella di indennità mediante chiamata in causa dell’assicuratore della responsabilità civile – l’evento interruttivo che coglie la parte di una di tali domande non attinge anche l’altra; pur con il correttivo dell’ammettere che la trattazione del processo, quanto alla domanda non attinta dall’evento interruttivo, si presti ad essere semplicemente differita in attesa della prosecuzione dell’altra, come già previsto dall’art. 269, comma 2, c.p.c., per il breve tempo di tre mesi (art. 307, comma 3, c.p.c. e art. 46 l. 18 giugno 2009, n. 69).