Circolare ministeriale – Opposizione a decreto ingiuntivo – Contributo unificato – Riscossione in presenza di domanda riconvenzionale
A seguito della richiesta di chiarimenti in ordine all’importo del contributo unificato da riscuotere nel caso di proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale domanda riconvenzionale, il Dipartimento per gli affari della Giustizia ha precisato, con la circolare in oggetto, quanto segue._x000d_
La parte opponente sarà tenuta al versamento del contributo unificato di importo:_x000d_
a) corrispondente a quello dovuto per la proposizione del giudizio di opposizione nella misura ridotta risultante dall’applicazione dell’art. 13 comma 3 d.P.R. 115/2002, nel caso in cui la proposizione della domanda riconvenzionale non abbia comportato un aumento di valore della causa rilevnte ai fini della determinazione del contributo unificato;_x000d_
b) corrispondente a quello dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, nel caso in cui la proposizione di questa abbia comportato tale aumento di valore. In questo caso il pagamento del contributo unificato è da imputarsi in parte alla proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo (fino a decorrenza dell’importo a tale titolo dovuto ex art. 13 comma 3 cit.), in parte alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di “pagamento integrativo” ex art. 14, comma 3 prima parte)._x000d_
Al fine di determinare il valore della causa rilevante per la quantificazione del contributo unificato, deve farsi riferimento a quello maggiore tra l’importo liquidato in sede monitoria e quello richiesto in via riconvenzionale nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, senza sommare tra loro i due valori.