29 Luglio 2008

Circolazione stradale – Parcheggi – Strisce blu – Sanzione – Illegittimità

“Vanno annullati i provvedimenti in forza dei quali sono stati istituiti i parcheggi a pagamento, laddove non abbiano tenuto conto dell’obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento”.

Con la sentenza in epigrafe la Seconda Sezione del TAR Lazio, ha affermato che, l’art. 7 del codice della strada (D.lgs. n. 285 del 1992) consente all’Amministrazione comunale di realizzare parcheggi a pagamento, a condizione che vengano contemporaneamente realizzati, nelle immediate vicinanze, parcheggi gratuiti, mentre, è possibile procedere all’istituzione di parcheggi a pagamento senza la contemporanea istituzione di parcheggi gratuiti solamente “nelle zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”. _x000d_
Per il Tar del Lazio, quindi, è illegittima la deliberazione comunale che, senza chiarire la specifica ragione per la quale la zona è stata definita “di particolare rilevanza urbanistica”, si limiti a richiamare le risultanze di uno “studio” non allegato al provvedimento e non affidabile in quanto redatto da una società (S.T.A. s.p.a.) che, avendo un rilevante interesse alla realizzazione dei parcheggi a pagamento, non è un soggetto terzo ed imparziale. _x000d_
Nella sentenza in esame viene precisato, infine, che non spetta la restituzione delle somme corrisposte a titolo di multa, in quanto l’infrazione per cui le multe sono state comminate (parcheggio abusivo) si configura come “illecito di mera condotta”, che si perfeziona per il puro e semplice fatto della violazione, a prescindere dalla concreta possibilità che la condotta realizzi l’evento dannoso o leda effettivamente un bene o un interesse giuridicamente protetto._x000d_
_x000d_