11 Gennaio 2007

Codice della strada – Cambio di residenza o di domicilio

“Se l’intestatario della carta di circolazione ha provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica che lo riguarda e l’amministrazione non ha proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita (ove il destinatario, come nella specie, fosse risultato assente e il plico, notificato a mezzo posta, restituito al mittente per compiuta giacenza), non potendo il ritardo dell’amministrazione nell’aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino non inadempiente”.

Nella sentenza in epigrafe la S.C. ha precisato che il giudice di merito ha compiuto un errore di interpretazione della norma di cui all’art. 201 cod. strad., secondo cui “… le notifiche si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio e sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.T.C.T. …”_x000d_
La ratio di tale norma non può che essere quella di semplificare le attività che debbono svolgere gli enti accertatori per la notifica delle violazioni al codice della strada, evitando così molteplici indagini. Di conseguenza sul cittadino, proprietario del veicolo, grava l’onere di comunicare tempestivamente le variazioni anagrafiche, se non vuole subire gli effetti (negativi) di una notifica effettuata al precedente indirizzo di residenza. _x000d_
Tali effetti negativi, peraltro, non possono ricadere sul cittadino che abbia diligentemente ottemperato all’onere di comunicare tempestivamente le variazioni anagrafiche, e ciò anche nel caso in cui si verifichi un ritardo nell’aggiornamento dei relativi archivi per l’inefficienza della pubblica amministrazione._x000d_