05 Gennaio 2009

Codice delle assicurazioni private – Improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 c.a. – Mancata allegazione della domanda comprovante l’avvenuta guarigione

In materia di indennizzo diretto ed, in particolare, di modalità di presentazione della richiesta di risarcimento, si riporta di seguito una sentenza resa dal Tribunale di Caltagirone, in cui è stata accolta l’eccezione, sollevata dalla compagnia di assicurazione convenuta, di improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 c.a., non essendo stata allegata alle lettere di diffida alcuna documentazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti._x000d_
Il Tribunale nell’accogliere l’eccezione della Compagnia di assicurazione convenuta, coglie l’occasione per precisare che “l’art. 148 c.a., 1° co. ha stabilito che la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all’art. 143 e deve recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Qualora il sinistro abbia causato lesioni personali o il decesso (v. co. 2° dello stesso articolo), la richiesta di risarcimento deve altresì contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, e deve essere corredata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa assicurativa, dei dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, nonché da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, o, in caso di decesso, dello stato di famiglia della vittima. _x000d_
(…) Qualora la richiesta di risarcimento del danno all’impresa di assicurazione non osservi le modalità ed i contenuti stabiliti dall’art. 148, l’azione giudiziale è improponibile. _x000d_
Orbene, tra i requisiti della domanda di risarcimento rientra anche la descrizione del sinistro e la presentazione all’impresa di assicurazione di adeguata documentazione sanitaria comprovante l’entità delle lesioni subite e l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.