16 Settembre 2008

Codice delle assicurazioni – Sinistri stradali – Indennizzo diretto – Facoltatività

“Le norme di cui agli artt. 149 e 141 cod. ass. priv. rafforzano la posizione del danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia di assicurazione o della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza per altro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto”.

Nella sentenza in epigrafe, il decidente, richiamando quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 205/08, ha ribadito la mera facoltatività dell’azione intrapresa con le regole dell’indennizzo diretto, avendo il danneggiato, comunque, la possibilità di agire contro il responsabile civile._x000d_
Il Giudice di pace di Pozzuoli precisa, al riguardo, come dopo la recente ordinanza del Giudice delle Leggi “il principio ermeneutico da seguire sia il rafforzamento della posizione del trasportato (o del danneggiato in senso lato) che, dev’essere considerato soggetto debole. (…) Nel sistema del Codice delle assicurazioni, al danneggiato non è stata affatto tolta la generale azione diretta ex art. 144, ma sono state in realtà aggiunte le due speciali azioni ex artt. 141 e 149 ultimo comma”._x000d_
Alla luce dell’ordinanza della Corte Costituzionale, pertanto, una volta esperita infruttuosamente la procedura stragiudiziale nei confronti della propria compagnia di assicurazione (art. 149 c.a.) e di quella del vettore (art. 141 c.a.) – in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione dell’offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’art. 148 c.a., o di mancato accordo – il danneggiato “può” proporre l’azione di cui all’art. 145, 2° co, c.a., nei soli confronti della propria compagnia di assicurazioni o di quella del vettore. _x000d_
In applicazione dell’art. 12, 1° co., disp. sulla legge in gen. (“nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”), “il significato letterale del verbo “può” di cui all’art. 149 c.a. si deve interpretare nel senso che il danneggiato non è obbligato a proporre azione giudiziaria nei confronti della propria compagnia di assicurazione, ma può, in alternativa, (con un’interpretazione costituzionalmente orientata) scegliere, ex art. 144 c.a., di evocare in giudizio la compagnia del responsabile civile e quest’ultimo quale litisconsorte necessario”._x000d_
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