04 Marzo 2013

Concetto di malattia – Delitto di lesioni – Trattamento chirurgico – Alterazioni anatomiche – Risarcibilità in sede civile

“Perché si configuri stato di malattia, penalmente rilevante, è necessaria una perturbazione funzionale di tipo dinamico che dopo un certo tempo conduca alla guarigione, alla stabilizzazione in una nuova situazione di benessere fisico degradato o alla morte, con la conseguenza che alterazioni anatomiche alle quali non si associ un’apprezzabile riduzione della funzionalità non possono considerarsi malattia, ma possono costituire fonte di danno risarcibile in sede civile.”

Con riferimento al concetto di malattia penalmente rilevante, il Supremo Collegio ritiene che, aderendo ad una nozione ampia di malattia, pur ove l’alterazione anatomica o funzionale procurata sia rimasta localizzata ed ininfluente sulle condizioni generali dell’organismo, si finirebbe per estendere la portata del delitto di lesioni anche ad alterazioni minimali, per nulla impegnative dell’organismo (esasperando la chiave di lettura, anche il modestissimo, transitorio ed insignificante eritema superficiale procurato da uno schiaffo potrebbe considerarsi malattia)._x000d_
Richiede, invece, il concetto clinico di malattia il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l’adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte._x000d_
Nel caso di specie la Corte ha escluso che gli inestetismi derivati dal trattamento chirurgico eseguito dall’imputato potessero qualificarsi malattia e fossero, di conseguenza, idonei a configurare il delitto di lesioni, in quanto trattasi di una situazione consolidata di anormalità morfologica o di aggravamento di una situazione di tal genere preesistente, che non adduce alcun pregiudizio funzionale e non innesca un processo morboso evolutivo._x000d_
L’insulto estetico, tuttavia, può essere causa di responsabilità non patrimoniale, da fonte contrattuale ed extracontrattuale, ove ne sussistano tutte le condizioni.