08 Giugno 2026

Conducenti non abilitati alla guida – Clausola di esclusione – Operatività della garanzia

Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 12 maggio 2026, n. 13834 (rel. M. Rossetti)
Il conducente che, avendo conseguito l'abilitazione alla guida da meno di un anno (secondo la disciplina vigente ratione temporis), si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kw/t, non può essere equiparato a chi non abbia mai conseguito la suddetta abilitazione. Ne consegue che la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile auto la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti non abilitati alla guida, non trova applicazione nell'eventualità suddetta.
La clausola inserita in un contratto di assicurazione della R.C.A., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti "non abilitati alla guida", è ambigua, in quanto la suddetta espressione è teoricamente idonea a ricomprendere sia le ipotesi di abilitazione mai conseguita o revocata, sia le ipotesi di abilitazione conseguita, ma con limitazioni o condizioni non osservate dal conducente. Ne consegue che essa va interpretata in senso sfavorevole al predisponente, ai sensi dell'art. 1370 c.c.

Nel caso specie, il conducente alla guida di un autoveicolo causò un sinistro stradale che provocò la morte d’una persona.
Al momento del sinistro il conducente responsabile aveva conseguito la patente di guida da meno di un anno, circostanza ostativa alla guida di veicoli con un rapporto tra potenza e massa superiore a 55 kw/t (ovvero kilowatt per tonnellata), quale era quello da lui condotto.
L’assicuratore contro i rischi della r.c.a. derivanti dalla circolazione del suddetto veicolo indennizzò i congiunti della vittima effettuando vari pagamenti e successivamente versò un risarcimento maggiore ai danneggiati in esecuzione di una sentenza.
Nel 2019 la Compagnia convenne il responsabile dinanzi al Tribunale chiedendone la condanna alla rifusione delle somme versate ai terzi danneggiati, entro il limite di Euro 500.000.
A fondamento della domanda dedusse che il contratto di assicurazione stipulato con l’assicurato escludeva la copertura nel caso di sinistro causato da persona non abilitata alla guida. Tale clausola, inopponibile ai terzi danneggiati in forza della previsione dell’art. 144 cod. ass., legittimava tuttavia l’assicuratore ad esercitare la rivalsa nei confronti dell’assicurato per le somme versate alle vittime del sinistro.
L’assicurato si costituì sostenendo che la guida d’un veicolo di potenza superiore a quella consentita dalla abilitazione conseguita dal conducente non costituisse una ipotesi di “guida senza patente”.

All’epoca dei fatti (7.6.2012) l’art. 117, comma 2-bis cod. strad. stabiliva: “ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t.”.
La violazione di tale obbligo era punita con la sanzione amministrativa da 165 a 660 Euro e con la sanzione accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi (art. 117, comma 5, cod. strad.).
Tuttavia va considerato che l’art. 116 cod. strad.:
(-) da un lato, consentiva ai titolari di patente di categoria “B” la guida di “autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente”, senza far cenno alla potenza (art. 116, comma 3, lettera (f), cod. strad.);
(-) dall’altro lato, puniva con l’ammenda da 2.257 a 9.032 Euro “chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida” (art. 116, comma 15, cod. strad.).
La legge applicabile ratione temporis considerava dunque “guida senza patente”, punita con l’ammenda, quella di chi si fosse posto alla guida d’un autoveicolo senza la patente “corrispondente” al tipo.
Ma il responsabile del sinistro era in possesso d’una patente corrispondente al tipo di veicolo condotto (autoveicolo di massa non eccedente 3,5 tonnellate). Ciò impedisce di considerare che al momento del fatto fosse persona “non abilitata alla guida”, conclusione corroborata dalla considerazione del cospicuo divario tra la sanzione prevista per la guida senza patente (ammenda fino a 9.032 euro) e quella prevista per la guida di veicoli di potenza superiore a 55 kw/t da parte di neopatentati (sanzione amministrativa fino a 660 euro).
In fattispecie assimilabili a quella in esame la Suprema Corte ha già stabilito che la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente “non abilitato alla guida” non è idonea ad escludere l’operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore, se il conducente sia in possesso di una patente corrispondente al tipo di veicolo condotto, ma vìoli prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada.
Infatti per “mancanza di abilitazione alla guida” deve intendersi l’assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative); oppure nel caso di guida di un veicolo di tipo diverso da quello per il quale è stata conseguita la patente (Cass. Sez. L., 08/04/2021, n. 9375).
Ma, per quanto detto, un autoveicolo di potenza superiore a 55 kw/t non è un mezzo “di tipo diverso” rispetto a quelli la cui guida è consentita dalla patente “B”.
In virtù di tali princìpi è stata affermata l’inapplicabilità di clausole identiche a quella in esame:
a) nel caso di violazione, da parte di conducente munito di c.d. “foglio rosa”, del divieto di trasportare passeggeri su ciclomotori (Cass. Sez. 3, 25/05/2010, n. 12728; Sez. 3, Sentenza n. 20190 del 25/09/2014);
b) nel caso di guida, da parte di persona disabile, di veicolo privo delle dotazioni prescritte dalla legge per la guida da parte di persone con disabilità (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6403 del 01/04/2016).

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