Consulenza tecnica preventiva – Inammissibilità – Oneri probatori – Inadempimento qualificato
Il ricorso di cui all’art. 696-bis c.p.c., deve contenere l’allegazione di tutti gli elementi costitutivi della futura domanda di merito, ciò essendo indispensabile proprio per determinare, da un lato, l’oggetto della stessa consulenza e, dall’altro, per definire l’ambito del tentativo di conciliazione, essendo inconcepibile la prevenzione di una futura lite senza che all’altra parte risulti ben chiaro quale sarà l’oggetto della stessa. In merito agli oneri probatori, inquadrato il rapporto dedotto in ricorso nell’ambito contrattuale, il riparto dell’onere della prova deve seguire i criteri generali operanti in tema di prova dell’inadempimento e dell’inesatto adempimento, sicché il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve fornire la dimostrazione della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla allegazione dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento. Con specifico riguardo al nesso di causalità, l’inadempimento rilevante nell’ambito dell’azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni c.d. di comportamento è solo quello avente efficacia eziologica - in termini di causa esclusiva o quantomeno concorrente - nella produzione del danno, sicché l’allegazione del creditore non può attenere ad un qualunque inadempimento, ma ad un inadempimento, per così dire, “qualificato”, cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. In mancanza, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Nel caso di specie, il ricorso introduttivo del giudizio, così come la C.T.P. ad esso allegata, prescindono da una specifica individuazione della condotta inadempiente tenuta dalla parte resistente, solo genericamente affermata, sicché non è dato evincersi, anche solo a livello di mera prospettazione, l’assolvimento degli oneri di allegazione incombenti sul creditore della prestazione sanitaria, nei termini dianzi indicati. In particolare, quanto al ricorso introduttivo, non è stato individuato alcun inadempimento “qualificato” essendosi limitata la parte ad indicare l’erroneità dell’intervento praticato e il mancato raggiungimento del risultato sperato.
Anche la C.T.P. non ha colmato la lacuna probatoria avendo il perito dato indicazioni generiche sulle possibili cause del danno lamentato dalla ricorrente, senza aver indicato lo specifico errore in cui sarebbe in concreto incorso il medico.
Tali carenze non possono supplirsi mediante la CTU richiesta dalla ricorrente, poiché essa si presterebbe inammissibilmente ad indagini esplorative che non appaiono sorrette da alcun bisogno, ancorché potenziale, di tutela di posizioni giuridiche soggettive.
Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.