05 Novembre 2009

Contratti – Mediazione – Mandato – Risarcimento Danni

“Nel caso in cui […] il c.d. mediatore ha, in realtà, agito in virtù di un incarico consistente in un mandato, […] esso madatario […] risponde, ove si comporti in modo illecito, a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti del soggetto «destinatario» della sua attività, che assume, quindi, in quanto estraneo a detto rapporto contrattuale, la qualifica di terzo”.

Di fronte ad una fuorviante interpretazione delle norme in tema di mediazione (art. 1754 c.c. e ss.) e di mandato (art. 1703 c.c. e ss.), la S.C. ha colto l’occasione per chiarire le differenze esistenti tra la mediazione c.d. «ordinaria» (o «tipica») e la mediazione «di tipo contrattuale», “che risulta correttamente riconducibile, più che ad una mediazione negoziale atipica, al contratto di mandato”. In particolare, dopo aver specificato gli oneri (di correttezza e di informazione) ed il regime di responsabilità (da “contatto sociale”) gravanti sul mediatore, che si limiti a “mette[re] in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza” (art. 1754 c.c.), il Giudice di legittimità ha precisato che, laddove il mediatore agisca come mandatario (assumendosene i relativi obblighi) e si comporti illecitamente arrecando danni a terzi, egli è tenuto, in favore di questi ultimi, al risarcimento dei danni – senza che si possa escludere, peraltro, un’eventuale corresponsabilità del mandante.