16 Febbraio 2026

Contratto bancario – Non si può esigere copia – Art. 119 TUB – Operazioni – Obbligo di conservazione decennale

Cassazione Civile, sezione prima, ordinanza 5 gennaio 2026, n. 251 (rel. M. Falabella)
Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 t.u.b., si configura come un diritto sostanziale. Tale obbligo copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti. La disposizione non riguarda la documentazione contrattuale in quanto tale.
Se il documento contrattuale è estraneo alla fattispecie della norma di carattere generale contenuta nell'art. 119, comma 4, t.u.b., non vi è modo di assumere che il correntista abbia un diritto sostanziale al rilascio della scrittura privata, da considerarsi autonomo e ulteriore rispetto a quello che a lui deriva dalla conclusione del negozio: obbligo che la banca deve assolvere in occasione della stipula.

Il diritto del correntista di ottenere copia del contratto discende, propriamente, dalla previsione dell’art. 117, comma 1, t.u.b., secondo cui “(i) contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”: ed è, questo, un diritto ben diverso da quello considerato dall’art. 119, quarto comma, t.u.b. In forza dell’art. 117, comma 1, t.u.b. il cliente della banca può esigere, in sede di stipula, o anche dopo, che il documento contrattuale gli venga consegnato (e le istruzioni della Banca d’Italia del 2009 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, dispongono che la consegna sia attestata, nel caso di contratto concluso dal consumatore, mediante un’apposita sottoscrizione, da parte di quest’ultimo, ulteriore rispetto alla firma del contratto, da apporsi sull’esemplare del contratto conservato dal finanziatore). Ma la norma del cit. art. 117, comma 1, non prevede affatto che la banca, una volta abbia provveduto alla consegna al cliente dell’esemplare del contratto, sia tenuta a rilasciargliene ulteriori copie.

Deve dunque negarsi che il cliente abbia il diritto di esigere dalla banca, in base all’art. 119, comma 4, t.u.b., una copia del contratto da lui già ricevuto.

Per conseguenza, delle due l’una: o il cliente ha ricevuto copia del contratto, e allora non potrà pretendere di esercitare una seconda volta il diritto alla consegna, il quale ha già trovato attuazione, potendo al più invocare, nel corso del processo di cui sia parte, che si provveda ex art 210 c.p.c. all’esibizione del documento che abbia in ipotesi smarrito, e di cui reputi necessaria l’acquisizione (ma questo dell’esibizione è un profilo che nella presente sede non deve essere esaminato); oppure il predetto cliente non ha ricevuto copia del contratto: e in questo caso egli avrà il diritto di ottenerne la consegna, giusta l’art 117, comma uno, t.u.b., anche a mezzo di decreto ingiuntivo, nel rispetto della prescrizione – quella ordinaria decennale – che gli venga eventualmente opposta, la quale decorrerà dal momento in cui il diritto in questione poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c. , e cioè dal tempo dell’avvenuto perfezionamento del negozio.

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