Costituzione in giudizio – Giornata di sabato – Ipotesi di postergazione del termine al primo giorno non festivo – Art. 155 c.p.c.
“Deve estendersi la disciplina della postergazione del termine al primo giorno non festivo per i soli termini “a decorrenza successiva”, tra i quali rientrano quelli previsti per la costituzione in giudizio nella giornata di sabato.”
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il principio per cui la scadenza del termine durante una giornata festiva consente la proroga al primo giorno non festivo, ai sensi dell’art. 155, comma IV, c.p.c., solo se non si tratta di termini da calcolarsi a ritroso, nel qual caso il termine deve essere anticipato al primo giorno feriale._x000d_
Sul punto la giurisprudenza di merito è divisa tra chi ritiene che la giornata festiva e il sabato siano equiparabili, con la conseguenza che la costituzione in giudizio dovrebbe avvenire entro il venerdì precedente, nel caso in cui sabato fosse il ventesimo giorno antecedente la prima udienza per la costituzione in giudizio, e chi esclude siffatta equiparazione, ritenendo che debba estendersi la disciplina di postergazione del termine al primo giorno non festivo per i soli termini “a decorrenza successiva” (ai quali si oppongono quelli “a ritroso”)._x000d_
Nel caso di specie il decidente, escludendo l’equiparazione del sabato alle giornate festive, ha ritenuto tempestiva la costituzione in giudizio del convenuto nella giornata di sabato, coincidente con il ventesimo giorno antecedente la prima udienza, in quanto giornata lavorativa._x000d_
Siffatta interpretazione appare preferibile in quanto rispettosa del dettato normativo di cui all’art. 155 c.p.c. , laddove è espressamente previsto che la proroga della scadenza al primo giorno non festivo, di cui al comma 4, trova applicazione ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nella giornata di sabato, mentre ai fini dello svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria il sabato è considerato ad ogni effetto lavorativo (comma VI)._x000d_
In tal modo sono, altresì, salvaguardate le opposte esigenze di tutela dei diritti di difesa delle parti, in quanto all’attore è garantito il termine minimo di venti giorni per apprestare le proprie difese ed al convenuto non è ridotto il termine per predisporre il proprio atto difensivo.