Danno biologico – Liquidazione – Principio di uniformità pecuniaria del risarcimento del danno alla persona – Criterio equitativo – Tabelle Milanesi
“Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari. Tale uniformità di trattamento è garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono.”
Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte censura la decisione del giudice di merito laddove, utilizzando un metodo di quantificazione del tutto oscuro, liquida il danno biologico disattendendo la richiesta di applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, in nome della congruità di una valutazione equitativa asseritamente personalizzata._x000d_
Il particolare, la Corte territoriale non avrebbe chiarito i criteri seguiti per la determinazione del valore punto (riferito all’epoca dell’incidente e all’età della vittima), né specificato se il relativo importo fosse stato o meno aggiornato al momento della liquidazione. Inoltre, negando l’applicazione delle tabelle milanesi, sarebbe stata illegittimamente frustrata l’aspettativa della parte all’applicazione di una regola equitativa uniforme a quella utilizzata per casi analoghi, e ciò tanto più che il diniego risulta motivato nel caso di specie con una pretesa personalizzazione della valutazione, che, tuttavia, per la sua assoluta astrattezza e apoditticità, si risolve in una mera formula di stile.