Danno biologico – Personalizzazione – Danno morale – Criteri di calcolo
“Il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico, sicchè ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno devono aggiungersi in aumento altre componenti, secondo un prudente apprezzamento che tenga conto del tempo della liquidazione e dell’eventuale probabile aggravamento verificatosi nel decennio successivo, ove documentato e scientificamente provato”.
Nella sentenza in esame la S. C. stabilisce alcuni principi fondamentali in materia di personalizzazione del danno biologico ed individuazione dei criteri di calcolo del danno morale._x000d_
Con riferimento al primo profilo, in particolare, viene affermato che “nel caso di lesioni gravissime da illecito stradale (art. 2054 c.c.) con perdita della salute, quantificata nella misura del 62% cui si aggiunge la perdita della capacità lavorativa totale sia per la capacità generica (concorrenziale) che per quella specifica, il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico, sicchè ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno devono aggiungersi in aumento altre componenti, secondo un prudente apprezzamento che tenga conto del tempo della liquidazione e dell’eventuale probabile aggravamento verificatosi nel decennio successivo, ove documentato e scientificamente provato. La morte della vittima per cause indipendenti dalla lesione originaria incide sulla valutazione del danno biologico futuro, che resta tale nella sua integrità sino al tempo del decesso, come debito di valore. Pertanto, la riduzione non opera sulla determinazione del danno biologico statico (consolidamento dei postumi al tempo della vita e riconoscimento della invalidità), ma solo sulla determinazione del danno biologico globale, considerato ai valori attuali al tempo della decisione (di primo grado o di appello ove sia in discussione la determinazione del danno in tale grado) in relazione alla estinzione del danno futuro a seguito della morte”._x000d_
Quanto, poi, ai criteri di calcolo del danno morale, si legge in sentenza che “nella valutazione del danno morale, contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonoma in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene a un diritto inviolabile della persona, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore dell’integrità morale una quota minore del danno alla salute”._x000d_
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