Danno morale consequenziale – Danno biologico – Autonomia – Legittimità
“In tema di danno biologico, le attuali tabelle ministeriali micropermanenti, in vigore, dovranno essere sostituite con un regolamento per decreto presidenziale, che tenga conto delle quattro componenti del danno biologico per lesioni di lieve entità, come definito dal secondo comma dell’art. 139 del nuovo codice, norma che non ha previsto la retroattività del nuovo regime, che si prevede sarà correttivo del primo per la migliore valutazione del danno biologico come danno complesso._x000d_
Resta fermo il divieto dell’automatismo anche per la liquidazione delle micropermanenti e dei danni morali consequenziali, che restano estranei alla definizione complessa del danno biologico”.
La S.C., ponendo l’attenzione sulle “quattro componenti del danno biologico”, ribadisce la validità della quatripartizione di tale voce di danno descritta da diverse pronunce di legittimità all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo codice delle assicurazioni private (D.lgs. 209/05). Si afferma, al riguardo, che: “… Gli artt. 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni, in via analitica, definiscono le quattro dimensioni essenziali del danno biologico, aggiungendo alla dimensione psichica e fisica a prova scientifica, l’incidenza negativa sulle attività quotidiane (come danno biologico per la perdita delle qualità di vita, in concreto subito) e la perdita degli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato (che invece afferiscono alla vita esterna non solo a rilevanza sociale, ma anche culturale e politica, inclusa la perdita della capacità lavorativa generica)” (ex multis, Cass. Civ., sez. III, sentenza 18 novembre 2005, n. 24451).