26 Gennaio 2007

Danno non patrimoniale – Diritto al risarcimento di un generico danno non patrimoniale esistenziale – Esclusione

“La struttura dell’art. 2059 c.c. limita il risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge. Ne consegue che ai fini dell’art. 2059 c.c. non può farsi riferimento a una generica categoria di danno esistenziale (dagli incerti e non definiti confini), poiché attraverso questa via si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale. Non è sufficiente, quindi, come per il danno patrimoniale, che sussista una lesione di una posizione giuridica considerata meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, sia pure a fini diversi da quelli risarcitori, ma è necessario, ai fini della risarcibilità ex art. 2059 c.c., che tale lesione attenga a valori della persona umana che la Costituzione dichiari inviolabili, che, come tali, possono essere oggetto di tutela risarcitoria”.

Nel caso di specie la S.C. rigetta il motivo di ricorso nella parte in cui si lamenta la mancata liquidazione di una generica voce di danno esistenziale._x000d_
Precisa, al riguardo, la Corte che “il risarcimento del danno non patrimoniale, fuori dalle ipotesi di cui all’art. 185 c.p. e delle altre minori ipotesi legislativamente previste, attiene solo alle ipotesi specifiche di valori costituzionalmente garantiti (salute, famiglia, reputazione, libertà di pensiero, ecc.), in questo caso non vi è un generico danno non patrimoniale “esistenziale”, ma un danno da lesione di quello specifico valore di cui viene individuato il referente costituzionale”._x000d_
Con riferimento al caso concreto, prosegue, poi, la S.C. affermando che “non vi è dubbio che l’integrità psicofisica della persona costituisca un valore costituzionalmente protetto ai sensi dell’art. 32 Cost. sotto il profilo del diritto alla salute._x000d_
Il danno alla salute (o danno biologico) comprende ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito che la lesione del bene alla salute abbia provocato alla vittima e non è concettualmente diverso dal danno estetico o dal danno alla vita di relazione, che rispettivamente rappresentano, l’uno una delle possibili lesioni dell’integrità fisica e l’altro la impossibilità o difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello normale. Di entrambi il giudice deve tener conto nella liquidazione del danno alla salute complessivamente considerato al fine di assicurare il corretto ed integrale risarcimento dell’effettivo pregiudizio subito dalla vittima. _x000d_
La perdita subita sotto questi profili integra il danno biologico nelle sue varie componenti._x000d_
Tale danno è stato liquidato dal giudice di merito e non è possibile una duplicazione liquidatoria della stessa voce di danno, sotto la categoria generica del “danno esistenziale””._x000d_
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