22 Novembre 2010

Danno patrimoniale da lucro cessante – Riduzione capacità lavorativa specifica – Minore – Mancanza di prove o allegazione – Esclusione

“Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall’accertamento dell’invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica; quando danneggiato è un minore, il risarcimento di tale danno andrà calcolato sulla base di una previsione della sua futura attività lavorativa, da compiersi tenendo conto degli studi effettuati e delle sue inclinazioni, nonché della posizione economico-sociale della famiglia di appartenenza”

Il Tribunale di Reggio Calabria, nel ribadire un principio più volte affermato nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis Cass. Civ. 27 aprile 2010, n. 10074), ha escluso la possibilità di procedere alla liquidazione del danno patrimoniale in favore del minore leso in mancanza di prova o allegazione._x000d_
Afferma, al riguardo, il decidente che “non v’è chi non veda che è mancata finanche una qualsivoglia allegazione (prima che prova) sul punto, non avendo gli attori aggiunto o specificato circostanze ulteriori rispetto alla mera richiesta in citazione di risarcimento, tra i danni cagionati al minore, anche “in ordine alla invalidità lavorativa”.