Decesso del Terzo trasportato – Concorso di colpa per mancato uso della cintura di sicurezza – Risarcimento e interessi – Criteri di calcolo
Il corretto criterio di computo degli interessi compensativi impone che prima si determini il capitale (e dunque si applichi la riduzione per tener conto del concorso di colpa della vittima), e solo dopo aver determinato il capitale, si proceda allo scomputo degli acconti e al calcolo degli interessi. Ciò in quanto, se a produrre interessi si ponesse il credito risarcitorio al lordo del concorso di colpa della vittima, il debitore sarebbe costretto a pagare gli interessi anche su una frazione di capitale in realtà non dovuta.
Nel caso di specie, la sentenza viene cassata sul punto demandando al giudice del rinvio il ricalcolo delle somme dovute, detraendo la somma corrispondente alla percentuale di responsabilità del de cuius prima e non dopo la sottrazione degli acconti e condannando le controparti alla restituzione dell'eccedenza.
La Corte di merito, dopo avere accertato la sussistenza del concorso di colpa della vittima, ha detratto gli acconti già versati in via stragiudiziale dalla Compagnia, sottraendoli, erroneamente, non dalle somme effettivamente dovute, ma da quelle ipoteticamente calcolate in assenza di concorso di colpa e, dunque, su importi sensibilmente superiori rispetto al dovuto.
In tale modo gli acconti sono stati sottratti da somme non dovute incrementando erroneamente il risarcimento a carico della Compagnia ricorrente incidentale.
Quest’ultima sostiene correttamente che la Corte avrebbe dovuto pervenire alla somma complessiva di Euro 444.483,80, applicando all’importo originario di Euro 927.834,00, prima la riduzione del 30% per poi sottrarre dal risultato, pari ad Euro 649.483,80 l’acconto di Euro 205.000,00 già versato; la differenza tra la somma liquidata dalla Corte di Appello ai tre appellanti e quella che avrebbe dovuto liquidare operando correttamente è quindi pari ad Euro 73.561,09. Tale differente conteggio modificherebbe anche l’applicazione degli interessi.