06 Ottobre 2020
Deposito telematico si perfeziona con ricevuta di consegna
Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 15 settembre 2020, n. 19163 (rel. Falabella M.)
Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (convertito, con modificazioni, in 1. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della 1. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (convertito, con modificazioni, in 1. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo (Cass. 27 giugno 2019, n. 17328; Cass. 8 novembre 2019, n. 28982).