27 Novembre 2024
Esclusa azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia del medico strutturato
Corte Costituzionale, ordinanza 7 novembre 2024, n. 177 (rel. F. Modugno)
Va dichiarata la manifesta inammissibilità delle q.l.c. dell'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla l. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. Il rimettente non si è avveduto che - diversamente dal medico che operi quale libero professionista (art. 10, comma 2, l. n. 24 del 2017) - il medico cosiddetto "strutturato" non è affatto obbligato ad assicurarsi per i danni eventualmente arrecati nell'esercizio della professione, essendo i relativi rischi coperti dall'assicurazione, o analoga misura, imposta alla struttura sanitaria per cui il medico opera (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all'art. 7, comma 3, l. n. 24 del 2017); che l'obbligo assicurativo posto a carico dei medici "strutturati" dall'art. 10, comma 3, l. n. 24 del 2017, richiamato dal rimettente, ha invece un diverso oggetto: tali professionisti devono, infatti, stipulare una polizza di assicurazione per colpa grave che garantisca l'efficacia della successiva azione di rivalsa esperita dalla struttura sanitaria che abbia (già) soddisfatto le pretese risarcitorie dei terzi, secondo quanto previsto dall'art. 9 della medesima legge (sentenza n. 182 del 2023). Ed invero l'art. 12 l. n. 24 del 2017 consente, sì, al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore, ma ciò solo quando si tratti dell'impresa che assicura la struttura sanitaria o il medico libero professionista: non, invece, nei confronti dell'assicuratore del medico “strutturato”, per l'ovvia ragione che la polizza che quest'ultimo è obbligato a stipulare copre debiti del medico legati ad azioni, quali quelle di rivalsa, «che si collocano “a valle” dell'esperimento (vittorioso) dell'azione risarcitoria da parte del danneggiato» (cfr. sentenza n. 182 del 2023).
In questa cornice, «in nessun caso […] i dubbi di violazione degli artt. 3 […] e 24 Cost. adombrati dal rimettente potrebbero coinvolgere l’assicurazione obbligatoria prevista a carico del medico “strutturato” dal comma 3 dell’art. 10 della legge n. 24 del 2017»: nemmeno se convenuto in sede civile potrebbe, infatti, chiamare in garanzia la sua assicurazione, perché i danni per il cui risarcimento si chiede la manleva non sono coperti dalla polizza che tiene indenne il medico in caso di rivalsa (cfr. sentenza n. 182 del 2023).