Esclusa Compensatio Lucri cum damno fra rendita INAIL e danno terminale
La rendita costituita dall'INAIL in favore del lavoratore vittima di malattia professionale ristora un danno diverso da quello liquidato dal giudice di merito a titolo di danno terminale in caso di morte conseguente alle lesioni. Il danno biologico temporaneo e quello permanente hanno la medesima natura giuridica, ma non hanno il medesimo oggetto. Quel che conta ai fini della compensato lucri cum damno non è l'identità della "natura del danno", ma l'identità del suo oggetto.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello, dopo aver proceduto al ricalcolo del “danno terminale”, aveva correttamente negato che fosse possibile tenere conto della rendita I.N.A.I.L., poiché relativa al danno biologico permanente e al danno patrimoniale per inabilità temporanea assoluta, sicché non ricorreva l’omogeneità delle poste per provvedere allo scomputo ai fini della compensatio lucri cum damno, né sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 1, comma 1126, D.L. 145/2018, in quanto norma entrata in vigore l’1.1.2019. Analogamente, non sarebbe stato possibile scomputare la rendita corrisposta alla vedova perché spettante iure proprio ad altro titolo.
Il giudice di primo grado aveva accordato alla vittima il risarcimento di due pregiudizi: il danno biologico temporaneo, liquidato in Euro 150 pro die per 910 giorni e il danno morale, liquidato in Euro 700 pro die per lo stesso periodo.
L’INAIL tuttavia non indennizza né il danno biologico temporaneo, né il danno morale, bensì indennizza il danno biologico permanente e, per le invalidità eccedenti il 16%, il danno da incapacità di lavoro.
La rendita costituita nel caso di specie dall’INAIL in favore del lavoratore vittima di malattia professionale ristorò un danno diverso da quello liquidato dal giudice di merito. In particolare, il danno biologico temporaneo e quello permanente, seppure hanno la medesima natura giuridica, non hanno il medesimo oggetto.
Quel che conta ai fini della compensato lucri cum damno non è l’identità della “natura del danno”, ma l’identità del suo oggetto. Così, ad es., anche la perdita del reddito è un danno patrimoniale come il danno al veicolo, ma nessuno si sognerebbe di scomputare dal risarcimento dovuto per un guasto meccanico ad un autoveicolo la (frazione di) rendita corrisposta dall’INAIL per incapacità lavorativa.