21 Maggio 2026

Esclusa compensatio lucri cum damno tra rendita INAIL e danno biologico terminale

Corte di Cassazione, sezione terza, ordinanza 15 maggio 2026, n. 14356 (rel. M. Rossetti)
Ai fini del corretto criterio applicativo della compensato lucri cum damno, quel che conta non è l'identità della "natura del danno", ma l'identità del suo oggetto. In particolare, in tema di responsabilità datoriale da malattia professionale, deve escludersi la compensatio lucri cum damno tra il risarcimento del danno biologico terminale riconosciuto iure hereditatis e la rendita INAIL percepita dal lavoratore, poiché quest’ultima indennizza il danno biologico permanente e il danno patrimoniale da incapacità lavorativa, mentre il danno terminale liquidato dal giudice nel giudizio di merito concerne il danno biologico temporaneo e il danno morale da lucida agonia. Deve parimenti escludersi lo scomputo della rendita riconosciuta alla vedova, trattandosi di attribuzione spettante iure proprio e fondata su titolo diverso.

Chiarisce la Suprema Corte che, ai fini della compensatio lucri cum damno, rileva esclusivamente l’omogeneità concreta delle poste.

Nel caso di specie, in cui viene richiesto il risarcimento dei danni derivanti ad un lavoratore per malattia professionale e successivo decesso, l’INAIL indennizza il danno biologico permanente e il danno patrimoniale da incapacità lavorativa (per invalidità superiori al 16%), mentre il giudice civile liquida il danno biologico temporaneo terminale e il danno morale terminale.

Orbene, non può ritenersi che il danno biologico permanente e il danno biologico terminale costituiscano il “medesimo pregiudizio”, poiché “l’uno e l’altro dei suddetti danni, se hanno la medesima natura giuridica, non hanno il medesimo oggetto.” 

La rendita INAIL erogata al lavoratore per malattia professionale non può essere detratta dal risarcimento del danno terminale spettante agli eredi, poiché le due attribuzioni compensano pregiudizi diversi.

D’altro canto, la rendita riconosciuta al coniuge superstite non è detraibile dal risarcimento dovuto agli eredi, essendo attribuita iure proprio e non quale successione nel credito risarcitorio del defunto.

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