19 Dicembre 2016

Esecuzione mobiliare presso terzi – Ordinanza di assegnazione dei crediti – Titolo esecutivo solo se il terzo pignorato ne ha avuto conoscenza

In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c. assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione.”

“Se l’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 c.p.c. viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all’atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, è inapplicabile l’art. 95 c.p.c. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente”. Poiché il terzo non è parte del processo esecutivo, anche se sia comparso in udienza a rendere la dichiarazione ai sensi dell’art. 547 c.p.c., non è applicabile nei suoi confronti l’art. 176, comma secondo, c.p.c. Pertanto, la conoscenza dell’ordinanza di assegnazione da parte del terzo dovrà essere assicurata altrimenti. Soltanto dopo che il terzo, messo a conoscenza dell’ordinanza di assegnazione, sia perciò messo in condizione di darvi spontanea esecuzione, potrà configurarsi un inadempimento del terzo nei confronti del creditorie assegnatario; quindi, solo dopo questo momento potrà essere avviata l’azione esecutiva nei confronti del terzo che non abbia spontaneamente adempiuto. Tutto ciò comporta che – ferma restando la valutazione caso per caso rimessa al giudice del merito – il terzo debba essere considerato inadempiente soltanto dopo il decorso di un termine ragionevole dalla presa d’atto dell’avvenuta assegnazione, tale dovendosi intendere un termine almeno non inferiore a dieci giorni (arg. ex art. 477, comma primo, nonché ex art. 480, comma primo, c.p.c.). La Suprema Corte ammonisce il giudice dell’esecuzione, rilevando l’opportunità che quest’ultimo, emettendo l’ordinanza di assegnazione, ne differisca l’effetto esecutivo, fissando egli stesso questo termine, decorrente dalla conoscenza del provvedimento da parte del terzo, prima del quale il credito in essa contemplato non sia esigibile. Corollari di questi principi sono i seguenti: – “il creditore procedente potrà comunicare l’ordinanza di assegnazione al terzo ovvero potrà notificargli lo stesso provvedimento in forma esecutiva; ma in tale seconda eventualità non potrà essere contestualmente intimato il precetto, risultando inapplicabile il disposto dell’art. 479, comma terzo, c.p.c.”; – “se tuttavia il precetto venga redatto di seguito all’ordinanza di assegnazione e notificato insieme con questa, senza che sia stato preceduto dalla comunicazione dell’ordinanza al terzo assegnato (e/o dalla concessione di un termine adeguato per adempiervi), si potrà configurare un abuso dello strumento esecutivo nei confronti del terzo assegnato, non ancora inadempiente (o non colpevolmente inadempiente)”. In tal caso, il vizio del precetto, per la parte in cui sono pretese le relative spese sostenute, può essere fatto valere mediante opposizione all’esecuzione, in quanto si contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente per il rimborso delle somme auto-liquidate nel precetto.

Cassazione Civile, sezione III, sentenza 10 maggio 2016, n. 9390 (pres. Amendola – rel. Barreca)