29 Maggio 2026

Esito ATP: elemento di prova nel giudizio di merito nei confronti di tutte le parti

Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza 7 gennaio 2026, n. 342 (rel. T. Maccarrone)
La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una o più delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. La relazione conclusiva dell’accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è infatti un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito e, pur essendo privo di efficacia di prova privilegiata, esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente allegato e sottoposto al contraddittorio ed è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all’accertamento tecnico.

Nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo.

“In particolare, la relazione conclusiva dell’ATP al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato. La parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell’accertamento tecnico ante causam, non può utilmente disinteressarsi al suo esito per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione. Essa dispone di tutti gli strumenti processuali per prendere posizione e difendersi in relazione ad esso, confutandone l’attendibilità e la concludenza, richiedendo se del caso una consulenza tecnica per approfondire ulteriormente, alla luce delle proprie osservazioni, i profili tecnici di rilievo, o articolando altri mezzi istruttori, in relazione agli altri presupposti richiesti dalla  legge per l’accoglimento delle domande avversarie […]. Non può, viceversa, il giudice, a fronte di una relazione di ATP ritualmente introdotta nel giudizio di merito, legittimamente ritenere di poter trarre dalla stessa elementi a fondamento del suo convincimento della responsabilità dei danneggianti e al contempo ritenerla tamquam non esset, e cioè inopponibile nei confronti del soggetto tenuto a manlevarli, rigettando la domanda nei suoi confronti perché sfornita di prova, segnatamente qualora (come nella specie) nessuna eccezione sia stata sollevata in proposito dalla parte interessata” (cfr. Cass. n.8496/2023).

Nel caso di specie, il Giudice del rinvio:

ha erroneamente ritenuto utilizzabili gli esiti dell’accertamento tecnico preventivo solo nei confronti delle parti che vi avevano partecipato, senza considerare che con la rituale acquisizione al materiale probatorio del processo di cognizione conseguente del mezzo di istruzione preventiva, questo entra a far parte delle risultanze istruttorie acquisite, da valutare per la decisione di tutte le domande ed eccezioni proposte, a prescindere dalla partecipazione o meno al procedimento di ATP di tutte le parti in causa, il cui pieno esercizio dei diritti di difesa e di contraddittorio anche nei confronti dell’elaborato tecnico che ne rappresentava l’esito era garantito comunque dalla partecipazione al processo di cognizione;

ha di conseguenza da una parte contraddittoriamente ritenuto un elemento di prova utilizzabile, nell’ambito dello stesso giudizio, solo nei confronti di alcune parti (in contrasto, oltre che con i principi sopra esposti, anche con il principio di acquisizione probatoria: cfr. Cass. n. 5980/98 e Cass. n.23286/2024), dall’altra omesso di considerare che l’accertamento in fatto dell’ascrivibilità della rottura della catena di trasmissione del motociclo a difetto di costruzione era stato già definitivamente effettuato nelle fasi di merito precedenti al primo ricorso per cassazione, con valenza di giudicato nei confronti di tutte le parti coinvolte nel giudizio.

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