Fallimento – Termine di compiuta giacenza – Disciplina ex art. 155 c.p.c. – Termine di notifica ricorso introduttivo e decreto di convocazione – Natura dilatoria – Criteri processuali di computo
“Il termine di quindici giorni prima dell’udienza, fissato per la notifica degli atti giudiziari in materia fallimentare, ha natura “dilatoria” e a “decorrenza successiva”. In quanto tale, deve essere computato secondo il criterio di cui all’art. 155, comma 1, c.p.c.”
La sentenza in commento riguarda il caso di un creditore che ha notificato l’istanza di fallimento, insieme al decreto di fissazione dell’udienza pre fallimentare, nel termine di 15 giorni prima dell’udienza fissata tramite il servizio postale._x000d_
Il destinatario non ha ricevuto l’atto in quanto assente e lo stesso è stato depositato presso l’ufficio postale._x000d_
Successivamente, il difensore della società debitrice ha eccepito il mancato rispetto del termine dilatorio di 15 giorni tra la data della notificazione del ricorso, insieme al decreto di convocazione, e quella dell’udienza, specificando che il termine per considerarsi realizzata la compiuta giacenza era perento oltre il 15° giorno._x000d_
La Corte d’Appello ha revocato la sentenza dichiarativa di fallimento, perché inficiata da nullità._x000d_
La Suprema Corte, adita dal creditore, esamina la disciplina della notifica degli atti giudiziari, precisando che il perfezionamento della notifica tramite il servizio postale non sempre coincide con il materiale recapito dell’atto, ma ben può perfezionarsi con lo spirare del termine di “compiuta giacenza”._x000d_
In proposito, la legge n. 890/1982, art. 8 comma 4, prevede, che “la notificazione si ha per eseguita per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”._x000d_
Specificato il perfezionamento della notifica, le Sezioni Unite si soffermano sulla particolarità del caso di specie: atteso che il termine per la compiuta giacenza cadeva nella giornata di sabato, lo stesso deve essere prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell’art. 155 c.p.c.?_x000d_
Al quesito viene data risposta affermativa; ai sensi del combinato disposto del IV e del V comma dell’art. 155 c.p.c., la scadenza del termine per la compiuta giacenza che avvenga in giorno festivo o di sabato, deve essere prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo._x000d_
Questa interpretazione viene sostenuta in forza dell’interpretazione del termine per il compimento della compiuta giacenza come termine per il compimento degli “atti processuali svolti fuori dall’udienza”, così come previsto dall’art. 155, comma V, c.p.c. modificato dalla L. 263/2005._x000d_
“Al riguardo – tenute presenti tutte le considerazioni che precedono e, in particolare, il rilievo che per atti processuali, di cui al menzionato art. 155, comma 5, devono intendersi quelli che hanno rilevanza, diretta o indiretta, nel processo – è agevole rilevare che l’intero procedimento di notificazione di atti inerenti al processo si svolge necessariamente fuori dall’udienza fino al suo compimento, come ovviamente fuori dall’udienza si effettua in particolare anche l’eventuale ritiro del piego depositato presso l’ufficio postale preposto alla consegna da parte del notificato”._x000d_
Viene altresì specificato che il termine di 15 giorni di cui alla L. Fall, art. 15, comma 3, ha natura “dilatoria” e “a decorrenza successiva”; per tali caratteristiche, deve essere computato secondo il criterio di cui all’art. 155 c.p.c., comma 1, ossia escludendo il giorno iniziale (data della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione) e conteggiando quello finale (data dell’udienza di comparizione).