18 Settembre 2007

Fatto illecito – Responsabilità dell’ente locale – Insidia e trabocchetto – Grata metallica – Esclusione

“Una grata metallica per lo scolo delle acque meteoriche, che sia collocata trasversalmente rispetto alla carreggiata e sia sottoposta al manto stradale di pochi centimetri, non rappresenta un’insidia o trabocchetto per gli utenti della strada._x000d_
Deve pertanto escludersi la responsabilità da fatto illecito dell’ente locale”._x000d_

Nel caso di specie il sinistro si è verificato su di una strada comunale facente parte del c.d. demanio accidentale comunale ex artt. 822 comma 2 e 824 cod. civ. e, pertanto, aperta all’uso generale della collettività che si esercita mediante la fruizione uti civis delle utilità che dal bene è possibile trarre secondo la sua propria destinazione e attitudine._x000d_
Nei confronti di siffatti beni non è configurabile una responsabilità ex art. 2051 cod. civ. a carico dell’Ente proprietario in quanto essi, per la loro estensione e per l’apertura all’uso generale della collettività, non consentono all’Ente il realistico esercizio di quei poteri di controllo e vigilanza destinati a prevenire l’insorgenza dal determinismo della cosa di processi generatori di eventi lesivi di diritti ed interessi di terzi._x000d_
Quanto detto trova “il proprio fondamento nel principio ad impossibilia nemo tenetur e nella ratio su cui è fondata la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., richiedendo questa pur sempre la esigibilità dal custode di una condotta di controllo e vigilanza astrattamente idonea ad impedire la propagazione della cosa del determinismo produttivo dell’evento dannoso, di talchè ogniqualvolta risulti in concreto la impossibilità per il custode di esercitare un siffatto potere, viene ad essere processualmente provata la sussistenza del caso fortuito, inteso come evento dotato di autonomia efficacia etiologica sulla produzione dell’evento dannoso, e che il custode sia impossibilitato ad evitare”._x000d_
Ciò posto, non è, tuttavia, possibile escludere a priori la responsabilità della P.A. e, in genere, dell’ente proprietario dei beni di così vasta estensione, in base al precetto generale del neminem laedere imposto dall’art. 2043 cod. civ., “in forza del quale saranno sempre sindacabili dal giudice ordinario i comportamenti della P.A. e dell’Ente proprietario di beni di vasta estensione che non siano ossequiosi delle apposite discipline o delle regole di comune prudenza e cautela, rivolte a preservare la integrità dei diritti ed interessi dei terzi; e che la mancata osservanza da parte della P.A. delle regole e discipline in parola, potrà configurare a suo carico una responsabilità civile ogni qualvolta la omissione dell’assolvimento dell’obbligo di manutenzione determini sui beni in parola la insorgenza di una situazione di insidia o trabocchetto”._x000d_
La valutazione della sussistenza della insidia e/o trabocchetto, in ogni caso, integra una tipica valutazione in fatto da effettuare in concreto sulla scorta della disamina delle circostanze di tempo e di luogo, ed è riservata al giudice di merito il cui apprezzamento, se congruamente motivato, è immune da censure di legittimità._x000d_
Nel caso di specie, trattandosi di una lieve irregolarità del manto stradale, che certamente non avrebbe creato alcun tipo di difficoltà a chiunque l’avesse affrontata con la dovuta cautela e prudenza proprie dell’utente della strada che impieghi nella circolazione stradale l’attenzione e diligenza dovute, il giudice ha escluso ogni responsabilità dell’ente locale._x000d_
Si è affermato, in particolare, che “essendo le grate metalliche per lo scolo delle acque costantemente presenti sulle pubbliche vie, non possono certo definirsi come circostanze “assolutamente imprevedibili”, essendo notorio che le acque meteoriche devono trovare smaltimento nei canali di raccolta realizzati sotto il piano stradale, nei quali non possono non essere convogliate se non a mezzo proprio di apposite grate”._x000d_
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