21 Marzo 2007

Fermo amministrativo – Opposizione – Competenza del giudice ordinario

“Il provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati (nella specie, un’autovettura) emesso dal un concessionario del servizio riscossione tributi ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 è un atto funzionale all’espropriazione forzata attraverso il quale si realizza il credito dell’amministrazione, e pertanto la tutela giurisdizionale nei confronti dello stesso si realizza dinanzi al giudice ordinario con le forme dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi”.

Con la sentenza in epigrafe è stato confermato quanto già stabilito dalla S.C. con l’ordinanza n. 14710 del 2006 e dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4689 del 2005.