Furto – Colpa grave del danneggiato – Esclusione del risarcimento
“Se la condotta dell’assicurato costituisce elemento decisivo per consentire la realizzazione dell’evento assicurato ovvero se da essa deriva un’apprezzabile facilitazione dell’azione delittuosa, nell’uno e nell’altro caso non si potrà negare la sussistenza del rapporto causale tra l’imprudenza dell’assicurato e la verificazione del sinistro”
Il caso di specie, che ha visto coinvolta una compagnia assicurativa difesa dallo scrivente studio legale, si è incentrato sulla domanda risarcitoria avanzata dall’attore, che, dopo aver acquistato due biglietti per una crociera ai Caraibi, il giorno della partenza subiva il furto del marsupio ove li aveva riposti, pretendendo l’indennizzo dalla compagnia assicurativa della società di crociera._x000d_
In particolare, così come dichiarato dall’attore, la sera della partenza egli si fermava davanti ai cassonetti ove riporre i rifiuti, scendeva dal veicolo, lasciandolo aperto ed incustodito, cosicché due persone ignote rubavano il suo marsupio posto sul cruscotto del veicolo._x000d_
La compagnia assicurativa ha eccepito l’insussistenza del diritto dell’attore all’indennizzo del costo dei biglietti, richiamando quanto previsto dagli articoli di polizza, in particolare l’esclusione dall’indennizzo di prestazioni, conseguenza ed evento, derivanti direttamente od indirettamente da dolo o colpa grave dell’assicurato; il comportamento dell’attore, che aveva lasciato l’autovettura aperta, con il marsupio riposto sul cruscotto, comporterebbe un ipotesi di colpa grave._x000d_
Il giudice di pace per valutare il comportamento dell’attore, prende a modello il comportamento del c.d. “uomo medio” giungendo alla conclusione che, sebbene lasciare la macchina aperta il tempo necessario per buttare l’immondizia rientra nel comportamento dell’uomo medio, così non può dirsi per il caso in cui si lascia il marsupio (contenente valori e documenti) in luogo ben visibile ed incustodito, all’interno di un auto aperta._x000d_
La condotta dell’assicurato concretizza un caso di colpa grave e viene definita quale elemento decisivo per consentire la realizzazione dell’evento, non potendosi negare il rapporto causale tra l’imprudenza dell’assicurato e la verificazione del rischio garantito; per tale motivo la pretesa attorea è stata totalmente rigettata.