22 Maggio 2026

Guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di stupefacenti – Rivalsa – Interpretazione della clausola contrattuale

Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, sentenza 16 maggio 2026, n. 694 (rel. S. Lo Iacono)
In tema di assicurazione RCA, la clausola contrattuale che prevede il diritto di rivalsa dell’assicuratore “nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186 e 187 C.d.S.” configura due autonome ipotesi di operatività della rivalsa. Pertanto, ai fini dell’azione di regresso, non è necessaria la prova dello “stato di alterazione” richiesto dall’art. 187 C.d.S., essendo sufficiente l’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti da parte del conducente. L’assoluzione in sede penale dal reato di guida sotto l’effetto di stupefacenti non incide sul giudizio civile relativo all’operatività della clausola assicurativa, vertendo quest’ultimo sul rapporto contrattuale e non sull’accertamento della responsabilità penale.

Nel caso di specie, viene accertato che il conducente di un veicolo, che guidava in stato alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti, fosse responsabile del sinistro in cui perdeva la vita la conducente del veicolo investito.

La Compagnia dell’assicurato responsabile del sinistro, essendo stata costretta a risarcire gli eredi della donna coinvolta nel sinistro ai sensi dell’art. 144, comma 2 del codice dell’assicurazione, esercita il diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo responsabile, ai sensi delle condizioni di polizza.

Segnatamente, la clausola di cui all’art. 2.3, lettera C, delle Condizioni Generali di Assicurazione, attivata dalla Compagnia, prevede espressamente che “La società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali …
L’assicurazione non è operante e la società eserciterà il diritto di rivalsa … c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 Codice della Strada e successive modificazioni.”

Il tenore testuale della clausola, per come evincibile dalla sua lettura (e dalla disgiuntiva “OVVERO”), prevede due ipotesi:

  1. Il caso del veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
  2. Il caso di persona alla quale sia stata applicata la sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 Codice della Strada e successive modificazioni

Ne deriva che la clausola non ricollega l’esercizio del diritto di rivalsa alla sola applicazione della irrogazione della sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della strada, ma ritiene sufficiente che il veicolo sia guidato da persona “sotto l’influenza di sostanze stupefacenti”.

Pertanto, ai fini della rivalsa, non è necessaria la prova che il danneggiante fosse in uno stato di alterazione così come previsto dalla ipotesi del citato 187, ma solamente che fosse accertato l’uso della sostanza stupefacente, accertamento che nella specie è del tutto incontestato in base all’esito degli esami eseguiti sull’assicurato responsabile (risultato positivo all’assunzione di cocaina e di cannabis).

In tal modo la Corte di merito sancisce l’irrilevanza dell’assoluzione in sede penale dal reato di cui all’art 187 C.d.S. ai fini dell’accoglimento della domanda di rivalsa assicurativa, in quanto “la causa civile non verte sull’accertamento della responsabilità penale ma sul rapporto contrattuale, relativo all’operatività della polizza RCA”.