10 Giugno 2013

Incapacità a testimoniare della vittima di un sinistro anche se già risarcita – Art. 246 c.p.c. – Incompatibilità delle posizioni di teste e di parte nel giudizio

“Chi è privo della capacità di testimoniare perché titolare di un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio nel quale deve rendere la testimonianza, in qualsiasi veste, non esclusa quella di interventore adesivo, non riacquista tale capacità per l’intervento di una fattispecie estintiva del diritto quale la transazione o la prescrizione, in quanto l’incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo da vicende che costituiscono un “posterior” rispetto alla configurabilità di quell’interesse. Pertanto, l’eventuale opponibilità della prescrizione così come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, così non può rendere tale soggetto carente dell’interesse previsto dall’art. 246 c.p.c. come causa di incapacità a testimoniare.”

In ordine alla natura dell’interesse che determina la incapacità a testimoniare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., l’incapacità è determinata soltanto da un interesse giuridico attuale e concreto, che legittimerebbe, ex art. 100 c.p.c., la partecipazione del teste al giudizio, mentre la sussistenza di un interesse di mero fatto, idoneo ad influire sulla veridicità della testimonianza, attiene unicamente alla attendibilità del teste._x000d_
L’interesse che determina l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. _x000d_
Tale interesse non si identifica con l’interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso è chiamato a deporre, pendente fra le parti, ma identica a quella vertente tra lui e ed un altro soggetto ed anche se quest’ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l’eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l’incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull’attendibilità delle relative deposizioni. _x000d_
L’interesse a partecipare al giudizio previsto come causa di incapacità a testimoniare dall’art. 246 c.p.c. va valutato indipendentemente dalle vicende che ne rappresentano un “posterior” rispetto alla configurabilità di quell’interesse a partecipare al giudizio che determina la incapacità stessa, con la conseguenza che la presenza di una fattispecie estintiva del diritto azionabile, quale la prescrizione o la transazione, non fa venir meno il coinvolgimento nel processo e non fa, pertanto, riacquistare la capacità a testimoniare._x000d_
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che non valesse ad escludere l’incapacità a testimoniare la circostanza che fosse intervenuta tra le parti del contratto una transazione con la quale si estinguevano le pretese creditorie derivanti dai pregressi rapporti.