13 Maggio 2013

Incidente sulla pista da sci – Art. 2043 c.c. – Occorre provare la colpa del gestore dell’impianto

“Considerata la natura intrinsecamente pericolosa dell’attività sportiva esercitata sulle piste da sci, l’estensione delle stesse e la naturale possibile intrinseca anomalia delle piste, anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all’individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore, ex art. 2043 c.c., con conseguente risarcimento del danno, è necessario, sulla base dei principi generali, che il danneggiato provi l’esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile (sulla base della diligenza specifica richiesta) la protezione da possibili incidenti, in presenza delle quali è configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, mentre sul gestore ricade l’onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevede con l’ordinaria diligenza la suddetta situazione di pericolo.”

Nel caso di specie, secondo la qualificazione giuridica fatta dall’attore, il dovere di protezione e segnalazione del gestore di una pista da sci, in riferimento alla omessa protezione e segnalazione di una staccionata in legno a bordo della pista, è posta nell’ambito della generale responsabilità ex art. 2043 c.c., e non della responsabilità per danno cagionato dalle cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c._x000d_
La questione è se il gestore della pista da sci debba rispondere , ai sensi dell’art. 2043 c.c. – per non avere adottato misure protettive (idonee ad attutire l’urto contro la staccionata) e per non aver segnalato il pericolo, in violazione del principio generale del neminem laedere – dei danni che uno sciatore, che procedeva, a velocità non consona, lungo una pista di media difficoltà (rossa) larga circa trenta metri, abbia subito, urtando, dopo essere caduto, contro la staccionata in legno che delimitava la pista, in prossimità di una scarpata, in zona ad ampia visibilità, in assenza di curve e senza pendenza verso l’esterno e, quindi, in assenza (secondo l’accertamento fatto dal giudice del merito) di quelle condizioni particolari che, secondo la normativa di settore, impongo misure protettive al gestore della pista._x000d_
In particolare, la Suprema Corte conferma la decisione di secondo grado che, sul presupposto che la colpa del gestore sia configurabile ex art. 2043 c.c. e alla luce della normativa di settore, per la mancata adozione di adeguate protezioni e segnalazioni solo quando sussistono condizioni particolari di pericolo, ha rigettato al domanda dopo aver accertato la non sussistenza della suddetta situazione di pericolo (stante la larghezza della pista, la mancanza di curve, la visibilità, la mancanza di pendenza verso l’esterno) oltre che la condotta colposa del danneggiato (velocità non adeguata).