Inesistenza della notifica a mezzo posta effettuata direttamente dall’agente della riscossione
“L’evoluzione legislativa dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 non attribuisce all’agente della riscossione di provvedere direttamente a mezzo del servizio postale alla notifica della cartella esattoriale. Restando, pertanto, in vigore il sistema notificatorio previsto dal predetto art. 26, che richiama una tassativa modalità di esecuzione della notifica delle cartelle esattoriali, deve parlarsi non di nullità ma di inesistenza della notificazione della cartella effettuata a mezzo posta da Equitalia s.p.a., sicché non può conseguire alcun effetto la costituzione in giudizio del ricorrente.”
Con la pronuncia in epigrafe, il decidente si uniforma all’orientamento giurisprudenziale espresso sul tema di cui in oggetto da numerose Commissioni Tributarie Provinciali (vd., ex multis, Comm. Trib. Prov. di Lecce n. 909/2009; Comm. Trib. Prov. di Vicenza n. 33/2012; Comm. Trib. Prov. di Foggia n. 191/2012; Comm. Trib. Prov. di Parma n. 91/2012)_x000d_
In particolare, l’argomento a supporto della tesi della inesistenza della notifica delle cartelle effettuata a mezzo posta direttamente dall’agente della riscossione si fonda sull’analisi della disposizione di cui all’art. 26, d.p.r. n. 602/1973, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, la quale rivela la scelta del legislatore di escludere, a far data dal 1° luglio 1999, la possibilità per l’esattore (oggi concessionario) di notificare direttamente le cartelle al contribuente mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento._x000d_
Infatti, seppure in un primo momento era prevista la possibilità che l’esattore eseguisse personalmente la notifica mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (vd. originaria formulazione dell’art. 26, d.p.r. n. 602/1973), a seguito delle modifiche di cui all’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 46/1999, siffatta possibilità è stata esclusa, non rientrando gli agenti della riscossione tra i soggetti notificatori: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda” (Art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973, come sostituito dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 46/1999, e modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 193/2001).