26 Agosto 2025
Insidia – Danni da cosa in custodia – Valutazioni sul caso fortuito
Cassazione Civile, sezione terza, ordinanza 1 agosto 2025, n.22242 (rel. S. Saija)
Poiché la responsabilità del danneggiante ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita (la presenza del palo sul marciapiede) e la conseguente caduta accidentale (questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e sostanzialmente pacifica tra le parti), il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass. n. 8346/2024, anche per richiami; ma da ultimo v. anche Cass. n. 1404/2025):
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito" ;
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri:
d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d") valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela";
d"') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale";
d"'') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
In merito alla natura oggettiva della responsabilità del danneggiante ex art. 2051 c.c., le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno definitivamente chiarito che “La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass., Sez. Un. n. 20943/2022).