09 Ottobre 2020

Insidia: onere probatorio – evitabilità e visibilità – conoscenza dei luoghi

Tribunale di Palermo, sez. III civ., sentenza 11 settembre 2020, n. 2676 (g. Pandolfo A.)
Allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell’onere probatorio sancito dall’art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l’evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 25243/2006, n. 9754/2005, n. 6767/2001 e n. 2331/2001). Sotto quest’ultimo profilo occorre, in particolare, dimostrare che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva,originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità (cfr. Cass. civ. n. 858/2008, n. 7062/2005 e n. 2075/2002), che deve quindi presentarsi come “causa” dell’incidente e non come mera “occasione” dello stesso (cfr. Cass. civ. n. 584/2001 e n. 7276/1997).
D’altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell’esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 28811/2008 e n. 11227/2008).
Nel caso di specie, risulta indimostrata la prospettazione di parte attrice circa la sussistenza di un nesso di causalità tra le condizioni (potenzialmente pericolose) della strada e l’evento lesivo.

Dal tenore delle deposizioni testimoniali non è possibile ricondurre l’evento di danno alle condizioni dissestate del marciapiedi, tanto più ove si consideri che da un esame della documentazione fotografica versata in atti – nella quale entrambi i testi hanno riconosciuto il luogo del sinistro – le condizioni del marciapiede risultano certamente danneggiate ma non emerge l’inevitabilità del dissesto (stante anche le dimensioni del marciapiede).

Tanto più che l’attrice abitando “una traversa più avanti del luogo dove è caduta e da quel posto era passata già più volte” ben doveva conoscere lo stato del marciapiede.

Da ultimo deve altresì tenersi in considerazione che l’incidente si è verificato di mattina (intorno alle 12:15) e, dunque in condizioni di visibilità che devono presumersi ottimali. Circostanza peraltro confermata da entrambi i testi escussi che hanno dichiarato che nel momento della caduta la buca era visibile e non era coperta da alcunché.