24 Giugno 2013

Insidia stradale – Pericolo occulto – Figura sintomatica dell’ente gestore della strada – Responsabilità dell’ANAS per guardrail pericoloso

“L’insidia stradale, intesa come pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, non integra una regola sostanziale, cioè una autonoma figura di illecito, ma è solo una figura sintomatica del comportamento colposo dell’ente gestore della strada pubblica, che, in virtù del principio del neminem laedere, è tenuto a far sì che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cd. trabocchetto o insidia stradale. La norma di riferimento rimane pur sempre l’art. 2043 c.c. e la colpa dell’ente gestore consiste nell’aver creato un affidamento nell’utente della strada o delle sue pertinenze sulla non pericolosità della stessa.”

Nel caso di specie, non rileva la proprietà formale della strada, bensì l’individuazione del soggetto che ha sempre curato la manutenzione del tratto stradale interessato dal sinistro e, segnatamente, del guardrail ivi collocato._x000d_
Quest’ultimo, infatti, tenuto in cattivo stato di manutenzione, è penetrando “come una lama” nell’autovettura del guidatore, causandogli la perdita delle gambe._x000d_
In tal caso l’ente gestore ANAS è stato ritenuto responsabile (seppure in parte, con il danneggiato che ha causato l’incidente per eccessiva velocità), ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c., in quanto le indagini svolte hanno chiarito che il suddetto ente curava da sempre la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di strada e si comportava di fatto come proprietario sullo stesso._x000d_
In particolare, il guardrail che ha causato il sinistro era stato posto dall’ANAS a protezione del tratto di strada sottostante un torrente e si congiungeva con un altro guardrail rettilineo posizionato dall’ANAS o dalla Provincia, con esclusione di alcun intervento del Comune interessato, del quale è stata esclusa ogni responsabilità per non avere mai ricevuto in consegna formalmente il tratto di strada._x000d_
In definitiva, soltanto alla società ANAS, quale ente gestore della strada, può attribuirsi un comportamento colposo di cattiva manutenzione, da cui deriva la situazione di pericolo occulto.