30 Ottobre 2024

Interessi moratori – Accolta istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza

Corte d'Appello di Catania, sezione seconda civile, ordinanza del 21 ottobre 2024 (rel. C. Cottini)
Viene accolta l'istanza dell'appellante Compagnia di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nella parte in cui la si condanna al pagamento degli interessi da calcolarsi ex art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data di proposizione della domanda giudiziale al soddisfo. In particolare, appare erronea la prodromica affermazione del giudice di primo grado che l'obbligo di indennizzo a carico dell'assicuratore abbia natura di debito di valuta.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ritiene che:

“L’obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore rispetto al quale gli interessi “compensativi” valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l’evento lesivo e la liquidazione; la relativa determinazione non è in nessun modo automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. Coerentemente a tali premesse, l’art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (D.Lgs. n. 231 del 2002), dopo aver stabilito che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni “non trovano applicazione per (i) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno”. Tutte le volte, infatti, in cui il giudice provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli interessi “compensativi” a preferenza di un altro non attiene più all’applicazione dell’art. 1284 c.c. bensì all’applicazione dell’art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell’art. 1226 c.c.): ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare l’entità del danno effettivamente subito dal danneggiato” (Cass. III 19063/2023).