23 Gennaio 2018

La Claim’s made nuovamente al vaglio delle Sezioni Unite

Cass., Sez. III, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1465
a) Nell’assicurazione della responsabilità civile è consentito alle parti convenire che per “sinistro” debba intendersi, sia ai fini del pagamento dell’indennizzo sia a tutti gli altri fini contrattuali, un evento diverso dalla determinazione di un danno a terzi da parte dell’assicurato-responsabile, come la circostanza che il danneggiato abbia domandato il risarcimento all'assicurato-responsabile? b) Il patto atipico di esclusione dell’indennizzo per le richieste postume (cd. clausola “claim’s made”), nella parte in cui esclude il diritto dell’assicurato all’indennizzo ove la richiesta di risarcimento gli pervenga dal terzo dopo la scadenza del contratto, deve considerarsi o meno convenzione diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c.?

La Terza Sezione della Corte di Cassazione (ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1465, Presidente: Vivaldi, Relatore: Rossetti) ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di due questioni di massima di particolare importanza, afferenti ai limiti che l’autonomia contrattuale incontra nella individuazione dell’evento deducibile a sinistro, nell’ambito dei contratti assicurativi.