17 Aprile 2018
Le persone fisiche, se operatori qualificati, devono dichiararlo espressamente all’intermediario finanziario
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 aprile 2018, n. 9383
Le persone fisiche, per essere considerate operatori qualificati ai sensi dell'art. 31, comma 2, del Regolamento Consob, adottato con delibera dell'i luglio 1998, n. 11522, in attuazione del d.lgs. n. 58 del 1998, devono aver manifestato all'intermediario la volontà di essere considerate tali, non essendo sufficiente che le stesse siano in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal medesimo decreto legislativo per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare (Cass., Sez. I, sentenza 20 novembre 2015, n. 23805). È dunque preciso onere dell'intermediario accertare in concreto il possesso da parte dell'investitore dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa speciale. Ciò si spiega in considerazione della rilevante differenza di disciplina che il TUF riserva agli operatori qualificati rispetto a quelli non qualificati, in tema sia di oneri formali che di obblighi di comportamento. Ne deriva che l'intermediario può avvalersi delle agevolazioni normative previste per gli operatori professionali solo se, trattandosi di persona fisica, dimostri di aver accertato tale condizione in maniera espressa, ottenendo dall'investitore un'espressa dichiarazione in tal senso, e dando conto degli accertamenti esperiti per il doveroso controllo della veridicità della dichiarazione; tanto che in altra occasione questa Corte ha affermato che l'obbligo di accertamento del requisito soggettivo scatta anche se la persona fisica abbia espressamente esonerato l'intermediario dall'effettuare le relative verifiche (Cass., Sez. I, ordinanza 1 giugno 2017, n. 13872).