19 Marzo 2012

Mancanza di adeguata informazione sanitaria – Gravidanza a rischio – aborto terapeutico – Diritto di scelta – Responsabilità della struttura sanitaria e risarcimento del danno

“Sussiste la responsabilità della struttura sanitaria che non abbia adempiuto all’obbligo di fornire alla gestante informazioni attendibili (anche attraverso la ripetizione di esami clinici) circa il buon esito della gravidanza, con conseguente lesione del diritto della madre stessa di poter decidere liberamente la scelta dell’aborto terapeutico o di rischiare una nascita a – rischio genetico -”

Il caso di specie pone attenzione alla nascita di un bambino affetto da sindrome di Down, nonostante dagli esami (la funicolo centesi) eseguiti presso la clinica universitaria non fosse emerso alcun elemento rilevatore della particolare condizione del feto._x000d_
Secondo la coppia, la struttura sanitaria non aveva fornito adeguate informazioni circa l’inattendibilità dell’esame clinico, al quale la madre del bambino si era sottoposta, così come non aveva informato correttamente della necessità di svolgere un ulteriore accertamento da eseguire entro la 24a settimana, per permettere di esercitare liberamente la scelta di un eventuale aborto terapeutico._x000d_
Condannata in primo grado al risarcimento del danno, la struttura sanitaria proponeva appello, al quale seguiva l’appello incidentale proposto dagli attori, i quali lamentavano l’inesatta liquidazione del danno inerente alla salute psichica della madre._x000d_
La Corte d’Appello non aveva ritenuto la clinica universitaria inadempiente dell’obbligo di fornire al paziente informazioni di sicura intelleggibilità circa l’oggettiva affidabilità dell’esito della funicolo centesi, reputando invece che il mancato aborto non era causalmente imputabile all’inadempimento della struttura sanitaria universitaria, liquidando il danno morale in favore dei genitori in maniera egualitaria (40 mila euro ciascuno) a fronte della somma risarcitoria notevolmente più alta richiesta dagli stessi. _x000d_
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente il vizio di illogica e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado._x000d_
La responsabilità della struttura sanitaria viene individuata nell’inadempimento dell’obbligo di fornire al paziente informazioni di sicura intelleggibilità, circa la oggettiva affidabilità dell’esito della funicolo centesi._x000d_
In tale modo, è stata determinata la lesione del diritto della madre di poter decidere liberamente la scelta dell’aborto terapeutico o di rischiare una nascita a rischio genetico. _x000d_
“La responsabilità dell’Università è di natura contrattuale e per contatto sociale, come si evince chiaramente dal punto 4.3 della sentenza delle SU 11 novembre 2011, n. 26973, che è vincolante per le sezioni semplici e, quindi, la imputabilità della condotta di inadempimento non avviene secondo i criteri della causalità deterministica considerata dalla Corte di appello, ma secondo i criteri della causalità giuridica per atto e condotta volontaria dei medici universitari che effettuarono le analisi approssimativamente. Nel contatto di protezione tra la gestante e l’università che effettua le analisi per escludere il rischio genetico, gli interessi da realizzare e tutelare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che l’inadempimento dell’università debitrice della prestazione, è suscettibile di ledere i diritti inviolabili della persona e quindi anche della gestante e del padre, nel caso di nascita di persona handicappata, e del padre, che pure è giuridicamente solidale al mantenimento, alla crescita ed alla protezione del nato non sano”._x000d_
Il vizio di motivazione illogica e contraddittoria viene ad assumere, nel caso di specie, una duplice valenza: in ordine alla natura della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria inadempiente dell’obbligo di protezione nel compiere la funicolocentesi, ed in ordine al principio del risarcimento integrale del danno non patrimoniale dei genitori, che è stato sottovalutato per entrambi, attesa la complessità dell’assistenza di cui è bisognosa una persona handicappata._x000d_
Il rinvio della sentenza cassata è stato effettuato con specifico richiamo dei principi stabiliti dalle Sezione Unite del 2008, oltre al richiamo delle tabelle milanesi, per una congrua liquidazione del danno non patrimoniale.